Trascrizione tardiva di matrimonio canonico

Risposta della Dott.ssa Grazia Benini

Quesiti
di Benini Grazia
10 Giugno 2024

Una coppia contrae matrimonio canonico circa 25 anni fa senza effettuare per scelta la trascrizione nei registri del Comune. Ora chiedono la trascrizione. Si chiede se sia possibile procedere ed eventualmente quale iter seguire.

Risposta

Un matrimonio celebrato in forma unicamente religiosa può essere trascritto nei registri dello stato civile del comune dove la celebrazione ebbe luogo a condizione che entrambi i coniugi presentino la richiesta di trascrizione e sia chiara la volontà di entrambi di dare effetti civili a quel matrimonio.  Compito dell’ufficiale dello stato civile sarà quello di verificare l’insussistenza degli impedimenti descritti dal codice civile e questo avverrà mediante l’affissione dell’avviso di celebrato matrimonio sia nel comune di celebrazione che in quello della residenza della coppia se diversa per la durata di 10 giorni, applicando in tal modo la procedura descritta dall’art. 13 della legge 847/1929.

Al contempo l’ufficiale dello stato civile acquisirà le copie integrali degli atti di nascita e verificherà lo stato libero di entrambi che dovrà essere continuativo dalla data di celebrazione ad oggi, questo perché una volta trascritto l’atto religioso la coppia risulterà coniugata dalla data di celebrazione del vincolo religioso.  Ultimo adempimento da parte dell’ufficiale dello stato civile sarà la lettura degli articoli del codice civile (143,144 e 147) che dovrà essere effettuata prima della trascrizione al fine di spiegare alle parti gli effetti civili del matrimonio. Il processo verbale delle attività svolte dall’ufficiale dello stato civile e le verifiche effettuate rendono consigliabile la trascrizione dell’atto religioso in parte II serie C del registro degli atti di matrimonio.

Ultimo suggerimento riguarda un invito ad una attenta lettura della Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 26/2/1986 prot. 1/54/FG/1 (86) 256 contenente le Istruzioni agli ufficiali dello stato civile per l’applicazione allo stato, dell’art. 8 n. 1 dell’Accordo fra la Repubblica italiana e la Santa Sede, circolare preziosa per meglio comprendere la procedura indicata.

7 Giugno 2024              Grazia Benini

 

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