Verifica del recupero del disavanzo di amministrazione

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
08 Giugno 2024

Nel rendiconto 2020 si è registrato un disavanzo tecnico lett. e) da FAL ed è stato predisposto un piano di recupero decennale a partire dal 2021. Si chiede come procedere per accertare se le quote sono state ripianate correttamente oppure se è necessario procedere con il ripiano di nuove quote di disavanzo.

Risposta

L’articolo 52 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, come convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto al comma 1-bis che l’eventuale maggior disavanzo risultante al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, derivante dall’accantonamento a rendiconto del F.A.L. secondo le prescrizioni dell’articolo 39-ter, comma 1, del d.l. n. 162/2019, poteva essere ripianato, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell’esercizio 2020, in quote annue costanti a decorrere dall’esercizio 2021 entro il termine massimo di dieci anni; ciascuna quota annua andava pertanto applicata al bilancio 2021 e successivi iscrivendola alla voce “Disavanzo di amministrazione” in aggiunta ad eventuali quote di recupero di altre tipologie di disavanzo (come ad esempio quello derivante da riaccertamento straordinario dei residui o dalla gestione ordinaria ex art. 188 del TUEL).

Tanto premesso, si evidenzia che il paragrafo 13.10.3 del principio contabile applicato n. 4/1 concernente la programmazione di bilancio prevede l’obbligo di verificare a consuntivo l’avvenuto ripiano del disavanzo, verifica da effettuarsi mediante raffronto del disavanzo dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto con il disavanzo risultante al 31 dicembre dell’esercizio precedente ed esponendo le relative risultanze nella relazione sulla gestione: se il disavanzo è migliorato di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce “Disavanzo di amministrazione” del bilancio di previsione, la quota di disavanzo prevista per tale anno risulta recuperata.

Qualora l’importo del disavanzo iscritto nel bilancio di previsione sia composto dalla sommatoria di quote riferite a diverse tipologie di disavanzo, la verifica dell’avvenuto recupero va effettuata con riferimento a ciascuna singola quota di disavanzo; a tal fine vanno compilate le tabelle, previste dal citato paragrafo 13.10.3 del principio contabile n. 4/1,  tabelle da esporre obbligatoriamente nella relazione sulla gestione, tenendo conto che qualora non risulti possibile verificare la realizzazione delle operazioni previste da specifici piani di rientro (maggiori accertamenti di entrata o minori impegni di spesa), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso (si vada al riguardo il paragrafo 9.2.26 e l’esempio n. 13 del principio contabile applicato n. 4/2 concernente la contabilità finanziaria).

Se invece tale miglioramento non c’è stato, in tutto o in parte, la quota del disavanzo non recuperata è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle eventuali quote del recupero previste dai piani di rientro in corso con riferimento a tale esercizio (Corte dei conti, SS.RR. in sede giurisdizionale n. 1/2019), e ciò vale anche se si tratta di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario (articolo 4, comma 2, del D.M. 2 aprile 2015).

5 giugno 2024               Ennio Braccioni

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