MATERIALE WORKSHOP: La GESTIONE DEL CIMITERO: fonti normative, piano regolatore, concessioni, manutenzioni sepolture, attività e lampade votive
Sintesi dell'intervento del Dott. Stefano Paoli
Risposta di Ambrogio Fichera
QuesitiUna società agricola che gestisce un agriturismo vorrebbe destinare una parte dei propri terreni per lo svolgimento di un'attività di campo di tiro/poligono ai sensi dell'art. 57 TULPS. Si chiede se tale attività possa rientrare tra quelle connesse all'attività agrituristica inquadrandola tra le attività sportive.
La Legge Regionale Emilia Romagna 31/03/2009, n. 4 recante “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole.”, all’Articolo 3, comma 2, lettera d), stabilisce che rientra nell’agriturismo anche “…organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, …, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale.”.
L’Articolo 57 del T.U.L.P.S. dispone che è necessaria la licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza per l’apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.
L’attività sportiva di cui parla la Legge regionale 4/2009 è un’attività libera non soggetta ad alcuna licenza limitata agli alloggiati, finalizzata alla valorizzazione del territorio e delle attività dell’azienda agricola.
L’attività di campo di tiro o poligono di tiro non rientra nella fattispecie elencata dalla Legge Regionale citata.
6 Giugno9 2024 Ambrogio Fichera
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