Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiNel caso di procedura negoziata senza bando preceduta da manifestazione di interesse, si chiede se sia corretto approvare la manifestazione di interesse e la procedura negoziata con un'unica determina oppure se sia più corretto approvare la manifestazione di interesse per acquisire poi la manifestazione di interesse dall’operatore economico, da invitare alla procedura negoziata indetta tramite determina.
La fase della manifestazione d’interesse e quella della procedura negoziate andrebbero cristallizzate in separati atti atteso che, secondo la giurisprudenza, la procedura di scelta del contraente, come nel caso esaminato, risulta strutturata in due fasi (manifestazione d’interesse – presentazione dell’offerta), le quali, ancorché congiunte da un nesso di stretta consequenzialità e di strumentalità (tra la fase di prequalifica e la formulazione dell’offerta), sono, pur tuttavia, autonome, in quanto, a ben osservare, solo la seconda è in grado di instaurare una relazione giuridicamente rilevante tra l’operatore economico e la stazione appaltante, facendo acquisire al primo la qualità di partecipante alla procedura ossia di soggetto che, mediante la presentazione dell’offerta, assume un effettivo e concreto impegno nei confronti della stazione appaltante, anche sotto l’aspetto della propria composizione soggettiva (cfr. Tar Veneto, Sez. I, 07/01/2022, n. 59; Tar Friuli Venezia Giulia, 23 luglio 2018, n. 259).
Secondo la giurisprudenza, infatti, l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse ha natura di atto prodromico alla successiva procedura negoziata (Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 14 marzo 2019, n. 1431).
Nell’avviso per l’acquisizione della disponibilità delle ditte a svolgere un servizio non vi è ancora alcuna selezione tra i partecipanti e l’interesse perseguito è solo di tipo esplorativo, volto ad acquisire informazioni sulle ditte presenti sul mercato, potenzialmente in grado di fornire il servizio richiesto e disponibili a partecipare a una futura procedura di affidamento (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I Bis, 20 dicembre 2017, n. 12539, TAR Palermo, Sez. III, n. 10/2016). Pertanto la fase esplorativa e la fase di vera e propria competizione – o di gara ancorché con procedura negoziata – devono essere tenute nettamente distinte (TAR Sardegna, Sez. I, 01.08.2023, n. 597).
6 Giugno 2024 Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 3074, sintomo n. 3145
ANAC - 30 maggio 2025
Risposta del Dott. Alessandro Giordano
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