Al via il Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate per garantire adeguati risparmi alla spesa pubblica
ANAC – Comunicato stampa del 3 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIn caso di concorso pubblico per n. 2 unità di istruttore contabile è obbligatorio prevedere una riserva del 50% dei posti al personale interno o trattasi di facoltà di scelta da prevedere in sede di programmazione fabbisogno personale?
Le nuove progressioni verticali disciplinate dal CCNL 16.11.2022 hanno superato la previsione della riserva al personale interno nei concorsi con almeno due unità?
Nel quesito sono descritte due distinte fattispecie di assunzione a tempo indeterminato.
La prima riguarda la previsione di una quota di riserva al personale interno in un concorso pubblico.
Questa riserva non è più prevista dall’ordinamento, perciò, se l’ente deve coprire due posti a tempo indeterminato e sceglie la via del concorso pubblico, entrambi i posti saranno coperti dai vincitori del concorso senza che agli eventuali idonei interni sia garantita la priorità in graduatoria.
La seconda fattispecie riguarda l’ipotesi in cui l’ente abbia le risorse per finanziare una progressione tra le aree del personale interno.
A tale proposito, l’ARAN ha chiarito (CFL-209) quanto segue:
“(…) gli enti hanno dunque la possibilità di stanziare risorse contrattuali aggiuntive per le procedure speciali di progressione verticale effettuate ai sensi dell’art 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL 16 novembre 2022 e dell’art. 52, comma 1-bis penultimo periodo del d. lgs. n. 165/2001, in una misura massima dello 0,55% del m.s. 2018 ed in coerenza con i fabbisogni di personale. Se decidono in tal senso, tutte le risorse stanziate sono destinate a progressioni verticali speciali della fase transitoria. È il caso di precisare che tali risorse possono essere previste in forza di una disposizione di contratto collettivo nazionale e, quindi, indipendentemente dalle condizioni che rendono possibile lo stanziamento di risorse destinate ad assunzioni, in base alle previsioni di legge che regolano le assunzioni nelle amministrazioni del comparto.
Ovviamente, gli enti continuano ad avere la possibilità di stanziare, in coerenza con i propri fabbisogni, anche le ordinarie risorse assunzionali, sussistendone le condizioni (in particolare per quanto concerne il rispetto dei parametri di sostenibilità finanziaria).
In tal caso, essi operano, tuttavia, nell’ambito delle previsioni di legge che regolano le assunzioni di personale. Dovranno, pertanto, garantire in misura adeguata l’accesso dall’esterno di cui è pianificata la copertura (cioè nella misura minima del 50% dei posti da coprire, finanziati con ordinarie risorse assunzionali).
In conclusione:
- se gli enti decidono di stanziare le risorse ai sensi del comma 612, tutte le risorse stanziate sono destinate a progressioni verticali di cui all’art. 13;
- se decidono di stanziare, in aggiunta alle prime, ordinarie risorse destinate ad assunzioni (nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per le assunzioni di personale), dovranno garantire in misura adeguata l’accesso dall’esterno (almeno 50% dei posti finanziati con tali risorse).”
Ricapitolando:
- se l’ente riesce a finanziare interamente la progressione con lo 0,55% del monte salari 2018, la riserva con accesso dall’esterno non è necessaria;
- in qualsiasi altra ipotesi (progressioni in deroga oppure ordinarie), la riserva del 50% di posti con accesso dall’esterno è obbligatoria.
3 Giugno 2024 Massimo Monteverdi
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