Retribuzione segretario di prima nomina in convenzione fascia, Enti superiori a 3.000 ma inferiori a 5.000 abitanti
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Le novità in materia di trattamento economico
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Non dovrebbe ormai mancare molto alla stipula definitiva del CCNL dell’area delle Funzioni locali dei dirigenti e segretari comunali, la cui ipotesi è stata siglata lo scorso 11 dicembre. In questo secondo contributo vengono descritte alcune delle novità riguardanti il trattamento economico.
Dirigenti: incrementi retributivi e determinazione degli arretrati
A seguito del rinnovo contrattuale ai dirigenti vengono riconosciuti incrementi retributivi, a regime, del 3,78%.
È l’art. 37 del CCNL 2019-2021 a prevedere due tipologie di incremento:
Dunque, il calcolo degli arretrati, che decorrono al 1.1.2019 per coloro che sono entrati in servizio fino a tale data ovvero dalla data di entrata in servizio per coloro che sono stati assunti successivamente, può essere sintetizzato nella seguente tabella:
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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mese |
anno |
mese |
anno |
mese |
anno |
anno |
anno |
|
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Incremento retribuzione tabellare |
101,00 |
1.313,00 |
120,00 |
1.560,00 |
135,00 |
1.755,00 |
1.755,00 |
1.755,00 |
|
IVC 2019/2021 |
|
214,45 |
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316,81 |
|
316,81 |
316,81 |
316,81 |
|
Differenza retribuzione tabellare |
|
1.098,55 |
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1.243,19 |
|
1.438,19 |
1.438,19 |
1.438,19 |
|
Incremento retribuzione di posizione |
|
|
36,00 |
468,00 |
60,00 |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
|
Totale arretrati |
|
1.098,55 |
|
1.711,19 |
|
2.218,19 |
2.218,19 |
2.218,19 |
9.464,31 |
Ai calcoli riportati nella tabella che precede vanno aggiunti gli arretrati per le mensilità 2024 fino alla stipula definitiva; da quest’ultima data la retribuzione tabellare e la retribuzione di posizione dovrà adeguarsi alle nuove tabelle riportate nell’art. 37.
Ai fini del trattamento di quiescenza gli incrementi retributivi hanno effetto integralmente, alle decorrenze e negli importi previsti, nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del nuovo CCNL (2019-2021). Ai fini della determinazione dell’indennità premio di fine servizio, del trattamento di fine rapporto o di trattamenti equipollenti comunque denominati, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Graduazione delle posizioni dirigenziali
Con riferimento alla graduazione delle posizioni dirigenziali l’art. 42 dell’ipotesi contrattuale prevede che, nell’ambito dei valori minimo e massimo, la retribuzione di posizione è differenziata in base a due macro parametri: a) la effettiva complessità e b) la responsabilità delle posizioni dirigenziali affidate.
La clausola contrattuale, nel disapplicare il comma 1 dell’art. 27 del CCNL 23.12.1999, conferma due dei tre criteri della previgente disciplina contrattuale (complessità - “effettiva” e non solo organizzativa - e responsabilità - non solo gestionali), mentre non considera più la collocazione della posizione dirigenziale nella struttura dell’ente.
Le Amministrazioni devono definire le procedure e le metodologie per la graduazione delle posizioni dirigenziali, dettagliando i due parametri sopra indicati, previo confronto con le organizzazioni sindacali, e, in tal senso, possono attuare quanto previsto dall’art. 27, comma 5, del CCNL 23.12.1999, come modificato dall’art. 24 CCNL 22.2.2006, secondo cui «Gli enti del comparto, con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, che dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo della retribuzione di posizione» previsto dal vigente CCNL.
L’art. 42, comma 3, dell’ipotesi contrattuale prevede, nei limiti delle risorse del fondo, l'obbligo di adeguamento del valore economico della retribuzione di posizione nei seguenti due casi:
Nel secondo caso, sempre il comma 3 del citato art. 42 conferma quanto già stabilito dall'art. 31 del CCNL 17/12/2020 (c.d. clausola di salvaguardia), secondo cui “Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell’incarico dirigenziale in corso, al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell’ente o dell’amministrazione, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, allo stesso è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui ai successivi commi da 2 a 6”, sulla quale l’ARAN è intervenuta con il parere AFL60b del 23.02.2022.
La clausola contrattuale, a differenza delle precedenti statuizioni contrattuali, prevede, ora, espressamente anche l’ipotesi di un adeguamento del trattamento economico di posizione dirigenziale in conseguenza di una sopravvenuta revisione dei criteri e della metodologia di “pesatura” delle funzioni dirigenziali, per cui la modifica metodologica della graduazione delle posizioni dirigenziali può generare un nuovo valore economico di posizione, anche inferiore a quello precedentemente riconosciuto, quale diretta applicazione di un sopravvenuto meccanismo di apprezzamento delle posizioni stesse. Non trattandosi, peraltro, di modifica delle strutture organizzative comportante una revoca anticipata dell’incarico dirigenziale conferito, non potrà essere invocata, al riguardo, l’applicazione della clausola di garanzia di cui all’art. 31 del CCNL 17.12.2020.
Dirigenti: personale in convenzione
L’art.36 dell’ipotesi contrattuale prevede, anche per i dirigenti, la disciplina del personale utilizzato in convenzione, istituto finalizzato a “soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un’economica gestione delle risorse”. L’istituto è attivabile con il consenso degli interessati, previa convenzione tra i due enti e con impegno di lavoro in favore di entrambi.
Spetta alla convenzione stabilire se il rapporto di lavoro del dirigente interessato debba continuare ad essere gestito dall’ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente di utilizzazione. Sempre alla convenzione spetta definire la ripartizione tra i due enti degli oneri finanziari, fermo restando, ai fini della determinazione degli importi quanto di seguito rappresentato.
L’ente titolare del rapporto di lavoro corrisponde al dirigente:
Non si applica il riproporzionamento del trattamento economico applicato in funzione dell’entità delle prestazioni rese presso l’amministrazione titolare del rapporto di lavoro.
L’ente utilizzatore del rapporto di lavoro corrisponde al dirigente, in aggiunta a quanto previsto dall’ente titolare del rapporto, anche in deroga rispetto al valore massimo della retribuzione di posizione di € 46.292,37:
Dirigenti: la costituzione del fondo degli anni precedenti
L’art. 2, comma 3, dell’ipotesi contrattuale stabilisce che, entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL, devono essere corrisposti ai dirigenti gli arretrati.
Al fine della rideterminazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per gli anni 2021-2023, possono delinearsi due ipotesi:
Dirigenti: la costituzione del fondo 2024
L’ipotesi contrattuale conferma la disciplina di costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, contenuta nell’art. 57 del CCNL del 17.12.2020 (espressamente richiamato al comma 1 dell’art. 39), in base alla quale, a partire dall’anno 2021, confluiscono nel fondo, in un unico importo annuale, in modo consolidato, tutte le risorse certe e stabili destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell’anno precedente, incluse quelle ulteriori stanziate dal CCNL (risorse ex art. 56 comma 1 del CCNL 17.12.2020 - incremento dell’1,53% del monte salari della dirigenza riferito all'anno 2015), nonché le risorse a titolo di RIA del personale cessato fino al 31 dicembre dell'anno preso a riferimento.
Sono, inoltre, confermate tutte le altre voci di composizione del fondo:
Infine, è confermata la disposizione contrattuale relativa alle somme residui dell’anno precedente (art. 57, comma 3, del CCNL del 17.12.2020): se le risorse destinate a retribuzione di posizione non sono state utilizzate integralmente nell'anno di destinazione, esse incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato, mentre, qualora l’integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata possibile, gli importi residui incrementano, una tantum, le risorse destinate a retribuzione di risultato del fondo dell’anno successivo. Tale previsione è applicabile nella misura in cui i risparmi non derivino da retribuzioni di risultato non erogate come riflesso degli esiti della valutazione individuale; in caso contrario si violerebbe il generale principio costituzionale di buona amministrazione e di utilità della spesa.
Per quanti riguarda i flussi di alimentazione del fondo derivanti dal nuovo CCNL e finalizzati a finanziare gli incrementi della retribuzione di posizione, questi sono previsti dall’art. 39 dell’ipotesi contrattuale come segue:
a) un importo percentuale da calcolarsi sul monte salari anno 2018 come segue:
Tali incrementi concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione e, per la parte residuale, sono destinati alla retribuzione di risultato.
Si tratta di incrementi che, in quanto previsti contrattualmente, si collocano al di fuori del limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.
b) Inoltre, le amministrazioni possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato in misura pari allo 0,22% del monte salari 2018 relativo ai dirigenti. Anche tale specifica voce di alimentazione si colloca, come previsto dall’art. 1, comma 604, della Legge 234/2021, al di fuori del limite ex art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 e comunque rientra nell’ambito della possibilità consentita dall’art. 57, comma 2, lett. e) CCNL 17.12.2020 il quale prevede specifiche “risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio”.
Compensi per l’avvocatura
La disciplina dei compensi professionali per l’avvocatura è contenuta nell’art. 27 dell’ipotesi.
La corresponsione di tali compensi, può avvenire previa formale istituzione dell’Avvocatura comunale, e richiede:
Segretari: incrementi retributivi e arretrati
L’art. 57 dell’ipotesi contrattuale definisce i nuovi valori della retribuzione tabellare dei segretari comunali, mentre il successivo art. 58 l’incremento della retribuzione di posizione.
Il calcolo degli arretrati, che decorrono al 1.1.2019 per coloro che sono entrati in servizio fino a tale data ovvero dalla data di entrata in servizio per coloro che sono stati assunti successivamente, può essere sintetizzato nelle seguenti tabelle relativamente ai segretari delle fasce B e C:
Segretario B |
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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mese |
anno |
mese |
anno |
mese |
anno |
anno |
anno |
|
|
Incremento retribuzione tabellare |
80,00 |
1.040,00 |
124,00 |
1.612,00 |
135,00 |
1.755,00 |
1.755,00 |
1.755,00 |
|
|
IVC 2019/2021 |
|
214,45 |
|
316,81 |
|
316,81 |
316,81 |
316,81 |
|
|
Differenza retribuzione tabellare |
|
825,55 |
|
1.295,19 |
|
1.438,19 |
1.438,19 |
1.438,19 |
|
|
Incremento retribuzione di posizione |
1) incarichi in enti superiori a 10.000 abitanti e fino a 65.000 abitanti |
|
|
|
|
|
806,00 |
806,00 |
806,00 |
|
2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti |
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|
|
|
|
416,00 |
416,00 |
416,00 |
|
|
Totale arretrati |
1) incarichi in enti superiori a 10.000 abitanti e fino a 65.000 abitanti |
|
825,55 |
|
1.295,19 |
|
2.244,19 |
2.244,19 |
2.244,19 |
8.853,31 |
2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti |
|
825,55 |
|
1.295,19 |
|
1.854,19 |
1.854,19 |
1.854,19 |
7.683,31 |
Segretario C |
||||||||||
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|||
|
mese |
anno |
mese |
anno |
mese |
anno |
anno |
anno |
|
|
Incremento retribuzione tabellare |
64,00 |
832,00 |
99,00 |
1.287,00 |
108,00 |
1.404,00 |
1.404,00 |
1.404,00 |
|
|
IVC 2019/2021 |
|
171,60 |
|
253,50 |
|
253,50 |
253,50 |
253,50 |
|
|
Differenza retribuzione tabellare |
|
660,40 |
|
1.033,50 |
|
1.150,50 |
1.150,50 |
1.150,50 |
5.145,40 |
|
Incremento retribuzione di posizione |
1) incarichi in enti fino a 3.000 abitanti |
|
|
|
|
|
390,00 |
390,00 |
390,00 |
1.170,00 |
Totale arretrati |
1) incarichi in enti fino a 3.000 abitanti |
|
660,40 |
|
1.033,50 |
|
1.540,50 |
1.540,50 |
1.540,50 |
6.315,40 |
Ad entrambi i calcoli vanno poi aggiunti gli arretrati per le mensilità 2024 fino alla stipula definitiva; da quest’ultima data la retribuzione tabellare e la retribuzione di posizione dovrà adeguarsi alle nuove tabelle riportate agli art. 57 e 58.
Indennità di reggenza o supplenza dei segretari
L’art. 62 del CCNL disciplina organicamente gli incarichi di reggenza o supplenza, disapplicando la previgente disciplina.
Viene confermato che le reggenze o supplenze a scavalco sono attribuite ai segretari titolari di sede con provvedimento, motivato del Ministero dell’Interno, sentite le amministrazioni interessate, solo in via residuale rispetto all’affidamento di tali incarichi a segretari in disponibilità, eccezionalmente e per un tempo limitato che non può superare i 120 giorni per le reggenze ed un anno per le supplenze.
Nel caso di vacanza della sede, fermo restando l’obbligo di pubblicizzazione della sede e di nomina del segretario entro i termini di legge, la reggenza può essere prorogata solo qualora la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare sia risultata deserta.
Viene confermato che per gli incarichi di reggenza e supplenza spetta una indennità pari al 15% della retribuzione complessiva in godimento (costituita dal trattamento stipendiale, dalla retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, dalla retribuzione di posizione nonché dal maturato economico annuo, ove spettante), ragguagliata al periodo di incarico, per gli incarichi di durata fino a 60 giorni e al 25% della medesima retribuzione per gli incarichi di durata superiore a 60 giorni.
Gli enti hanno la possibilità di elevare sin dal primo giorno, fino al 25%, la percentuale relativa agli incarichi di durata inferiore a 60 giorni, tenendo conto della capacità di bilancio dell’ente ed in ogni caso nel rispetto dei limiti di legge.
I compensi aggiuntivi per reggenze o supplenze a scavalco concorrono a determinare il trattamento economico da prendere a riferimento per la determinazione del limite massimo dei diritti di rogito, erogabili ai segretari in servizio, in Enti privi di dirigenti (art. 56, comma 3).
L’art. 62, comma 4, prevede il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e documentabili, per accedere alle sedi presso le quali si svolge la reggenza o supplenza, a carico degli enti utilizzatori e nei limiti delle disponibilità di bilancio, per i casi in cui, non potendo assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni da remoto, i segretari debbano garantire la propria presenza presso l’Ente presso il quale svolgono la reggenza o supplenza.
Retribuzione aggiuntiva in caso di convenzioni di segreteria
L’art. 63 dell’ipotesi contrattuale disciplina l’ipotesi di convenzioni di segreteria confermando l’art. 45 del CCNL 16.05.2001 – biennio economico 1998-1999. La clausola prevede per il segretario una retribuzione mensile aggiuntiva, di importo pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento (costituita dal trattamento stipendiale, dalla retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, dalla retribuzione di posizione nonché dal maturato economico annuo, ove spettante), nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili per l’accesso alle diverse sedi.
Articolo di Angelo Maria Savazzi
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