Sopralluogo obbligatorio nelle gare: il parere dell’ANAC sui termini irragionevoli
ANAC – Parere di precontenzioso n. 234 del 3 giugno 2025
Tar Campania – Napoli, Sezione VI – Sentenza 13 marzo 2018 n. 1566
Servizi Comunali Refezione scolasticaMASSIMA
I ricorrenti impugnano il Regolamento di servizio di ristorazione scolastica con cui si rende tale servizio “obbligatorio per tutti gli alunni delle scuole materne ed elementari a tempo pieno del territorio comunale” (art.1), imponendo che la mancata iscrizione al servizio di ristorazione scolastica comporta “l’obbligo da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale di prelevare il minore per il tempo necessario alla refezione e riaccompagnarlo all’inizio dell’orario delle attività pomeridiane secondo le indicazioni impartite dal dirigente scolastico” (art. 3) e ciò in ragione del fatto che “Nei locali in cui si svolge il servizio di refezione scolastica non è consentito consumare cibi diversi da quelli forniti dalla ditta appaltatrice del servizio nell’ambito del contratto in vigore. Infatti,il consumo di pasti confezionati a domicilio o comunque acquistati autonomamente potrebbe rappresentare un comportamento non corretto dal punto di vista nutrizionale, oltre che una possibile fonte di rischio igienico-sanitario. E’ fatto obbligo ai Dirigenti scolastici la vigilanza in merito al rispetto delle predette disposizioni” (art. 2);
ANAC – Parere di precontenzioso n. 234 del 3 giugno 2025
Tar Campania, sentenza n. 4314
Corte di Cassazione, sentenza n. 6892/2025
Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 19 marzo 2025, n. 2260
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