Notifica accertamento alle Società di Gestione del Risparmio se il fondo è stato ammesso a procedura concorsuale con nomina del liquidatore

Risposta del Dott. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
03 Giugno 2024

L'Ufficio Tributi ha notificato un avviso di accertamento per mancato pagamento di IMU anno 2018 ad una società di Gestione del Risparmio S.p.A. che dalla visura risultava proprietaria. La società ha presentato istanza di annullamento in quanto i beni erano di un fondo che è stato ammesso a procedura concorsuale con nomina del liquidatore dalla Banca d'Italia nel 2022, art. 36 d.lgs. 58/1998. La società sostiene che l'avviso doveva essere notificato al liquidatore. E' accoglibile l'istanza?

Risposta

L’art. 36 D.Lgs. 58/1998 definisce i fondi comuni di investimento ed in base alla giurisprudenza non sono soggetti ai fini IMU.

 

SENTENZA DEL 08/01/2020 N. 150/21 - COMM. TRIB. REG. PER LA CAMPANIA

I fondi comuni di investimento non possono essere soggetti passivi IMU, in quanto privi di autonoma soggettività giuridica. In base a consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, non sussistono elementi significativi in grado di configurare il fondo di investimento quale autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, in quanto le norme del TUF affidano alla società di gestione del risparmio l'attività di istituzione, promozione e gestione del fondo. La CTR campana ha, pertanto, confermato la sentenza impugnata ritenendo, nel caso di specie, che la titolarità degli immobili soggetti a tassazione ai fini IMU sia da ricondursi alla società di gestione del risparmio e non al fondo comune immobiliare”.

 

SENTENZA DEL 02/11/2020 N. 3290/11 - COMM. TRIB. REG. PER IL LAZIO

I fondi comuni di investimento sono privi di autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio. Quest’ultima è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia. In base a tale principio, contenuto nell’art. 36 comma quarto del Testo Unico sulle intermediazioni immobiliari (TUF), la CTR del Lazio ha affermato la legittimità dell’avviso di accertamento per omesso versamento dell’IMU relativa a immobili di proprietà di un fondo comune di investimento, ma notificato a una Società di gestione del risparmio. Nel caso di specie, richiamando alcune precedenti sentenze della Corte di Cassazione (12062/2019, 16605/2010), i giudici capitolini hanno sottolineato che ai fondi comuni di investimento non può essere riconosciuta una autonoma soggettività giuridica, in quanto privi di una struttura organizzativa idonea a consentire di agire senza la società di gestione del risparmio”.

 

Si desume da ciò che la soggettività passiva dei fabbricati ai fini IMU ricade sul proprietario e non sul titolare del fondo.

31 maggio 2024            Luigi D’Aprano

 

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