Affissioni al point elettorale dopo il termine di cui all'art.6, legge 212/1956

Risposta di Antonio Cazzaniga

Quesiti
di Cazzaniga Antonio
01 Giugno 2024

Se l'affissione riportante il nome di una lista di un candidato Sindaco (e del candidato Sindaco stesso) in occasione della tornata elettorale per l'elezione comunale posta all'esterno, in modo fisso e visibile al pubblico, al point elettorale possa o meno violare il divieto di cui alla legge 212 del 1956 se permanentemente esposta anche dopo il termine di cui all'art.6 della predetta legge oppure se il point elettorale temporaneo di una lista possa essere equiparato a sede di partito.

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Risposta

La circolare ministeriale 1943V dell'8 aprile 1980 precisa, al paragrafo § 6, che ".... dal momento della assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale a coloro che ne hanno titolo e fino alla chiusura delle votazioni .... è vietata la esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico ..." e ancora che ".... è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo."

Sono consentite solo le insegne fuori delle sedi di partito, in qualunque tempo esse siano state istituite, quindi anche se istituite in periodo elettorale (paragrafo § 21 della medesima circolare). E' anche ".... fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di cui sopra tra le varie liste o i vari candidati"; pertanto l'affissione di manifesti in spazi diversi da quelli assegnati dalla giunta è da ritenersi sanzionabile.

Nel caso in cui per point elettorale si intenda gazebo autorizzato dal comune, ci si dovrà attenere alle prescrizioni comunali ovvero a quanto contenuto nel verbale di propaganda che ogni Prefettura dovrebbe aver adottato per la provincia di competenza.

31 maggio 2024            Antonio Cazzaniga

 

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