Novità sulle modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Focus sulle modifiche al Codice della Strada - Parte 1
Servizi Comunali Attività di controllo Codice della strada Sanzioni
Il disegno di legge recante Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, approvato dalla Camera dei deputati il 27/3/2024, oggi pendente al Senato con il n. 1086, all’art. 10 - inserito nel capo III concernente formazione, titoli abilitativi e relativi requisiti e rafforzamento del controllo - introduce una serie di modifiche in materia di accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico e, per quanto qui rileva, all’art. 193 C.d.S.
La struttura della disposizione
L’art. 193 prescrive che i veicoli, per poter circolare, debbano essere coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.A.), ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. 9/9/2005 n. 209, recante Codice delle assicurazioni private (CAP).
Il comma 2 punisce chi circola senza la copertura R.C.A. con la sanzione pecuniaria da 866 a 3.464 euro.
Tuttavia, ai sensi del comma 3, qualora l’assicurazione sia resa operante nei 15 giorni successivi al termine previsto dall'art. 1901 c. 2 cod. civ., ovvero qualora l'interessato entro 30 giorni dalla contestazione della violazione provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo, la sanzione è ridotta alla metà.
Il comma 4 prevede che il veicolo sia posto sotto sequestro, ai sensi del comma 3 dell’art. 13 L. 689/1981. Conseguentemente, l’organo accertatore ordina che la circolazione sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo sia prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Qualora l’interessato effettui il pagamento della sanzione in misura ridotta, corrisponda il premio di assicurazione per almeno 6 mesi e garantisca il pagamento delle spese del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia ne dispone la restituzione all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Laddove, invece, non venga né effettuato il P.M.R. né proposto ricorso, l’organo accertatore invia al prefetto il verbale, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 203 c. 3, e il veicolo viene confiscato ai sensi dell’art. 213.
Il comma 2-bis - introdotto dal D.L. 23/10/2018 n. 119, convertito con modifiche nella L. 17/12/2018 n. 136 - stabilisce che, a carico di chi sia incorso per due volte, nel periodo di 2 anni, nella violazione consistente nella circolazione senza copertura assicurativa del veicolo, si applica la sanzione pecuniaria - raddoppiata - da 1.732 a 6.928 euro, oltre che la sanzione accessoria della sospensione della patente (ex art. 218), da 1 a 2 mesi. Si prevede, altresì, che in tal caso, anche qualora si usufruisca del P.M.R. e venga corrisposto il premio di assicurazione per almeno 6 mesi, il veicolo sottoposto a sequestro non venga immediatamente restituito, ma sia sottoposto alla ulteriore sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo (ex art. 214) per 45 giorni, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione. La restituzione del veicolo è, quindi, subordinata al pagamento delle eventuali spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro e per il successivo fermo del veicolo, ma limitatamente all’ipotesi in cui il veicolo sia di proprietà del trasgressore.
L’onere di verifica del proprietario
L’art. 10 c. 1, lett. c), n. 1, D.d.L. 1086, introduce nel comma 1 dell’art. 193 un periodo che pone a carico del proprietario l'onere di verifica che il veicolo non sia posto in circolazione senza la copertura assicurativa, anche quando risulti nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica.
Come noto, ai sensi dell’art. 196, il proprietario, indipendentemente dalla partecipazione all’illecito, è chiamato a garanzia del pagamento della somma derivante dalla sanzione pecuniaria, salvo che dimostri che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. L’istituto persegue proprio il fine di stimolare alla vigilanza il soggetto obbligato in solido che risulta destinatario di notifica del verbale di accertamento, anche per facilitare l’individuazione dell’autore della violazione tutte le volte in cui non sia stato identificato.
In tal senso, la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che la solidarietà, in tema di sanzioni amministrative, non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti abbiano interagito rendendo possibile la violazione. L’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell’ipotesi in cui quest’ultima si estingua per mancata tempestiva notificazione, con l’ulteriore conseguenza che l’obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l’azione di regresso per l’intero verso l’autore della violazione, il quale non può eccepire, all’interno di tale ultimo rapporto, di sola rilevanza privatistica, l’estinzione del suo obbligo verso l’Amministrazione” (cfr., Cass. Civ., sez. II, 28/2/2020, n. 5530; conformi Cass. Civ., sez. II, 6/5/2019, n. 11774 e Cass. Civ., Sez. Un., 22/9/2017, n. 22082).
L’accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico
La L. 12/11/2011 n. 183, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), aveva introdotto tre disposizioni supplementari al comma 4 dell’art. 193.
Il comma 4-ter, prevede che l’accertamento della mancanza di copertura assicurativa può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi, omologati ovvero approvati, di cui all’art. 201 c. 1-bis lettere:
Ai sensi del comma 4-quinquies, la documentazione fotografica prodotta dalle suddette apparecchiature costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 L. 689/1981.
Il comma 4-quater stabilisce che qualora, dalle risultanze del raffronto dei dati risulti che, al momento del rilevamento, un veicolo fosse sprovvisto della prescritta copertura assicurativa, l’organo di polizia invita il proprietario, o altro soggetto obbligato in solido, a presentarsi, entro un determinato termine, all’ufficio di polizia per esibire il certificato di assicurazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 180 c. 8. Conseguentemente, a carico di chi, senza giustificato motivo, non ottempera all'invito, oltre alla sanzione del pagamento di una somma da 430 a 1.731 euro, si applica la sanzione di cui all’art. 193.
Ora l’art. 10 c. 1, lett. c), n. 2, D.d.L. 1086, inserisce tra i dispositivi, di cui al comma 4-ter, che consentono il raffronto con i dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici, anche i documentatori automatici delle infrazioni semaforiche di cui all’art. 146 c. 3 - peraltro specificamente menzionate nella nuova lett. g-bis), del comma 1-bis, dell’art. 201, come sostituita dal n. 1 della lett. f) del comma 1 dello stesso art. 10 in esame.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi della lett. g-ter) del comma 1-bis dell’art. 201 - introdotta dalla L. 4/8/2017 n. 124 - l’accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell’obbligo di assicurazione è anche consentito mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'apposito elenco predisposto dal Ministero dei trasporti, dei veicoli a motore non coperti dalla RCA, di cui all'art. 31 c. 2 D.L. 24/1/2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24/3/2012 n. 27.
In tal senso, dopo tale previsione, l’art. 10 c. 2 D.d.L. 1086, inserisce il nuovo comma 2.1 secondo il quale, per l’accertamento della circolazione su strada di veicoli non coperti dalla RCA, il citato elenco è aggiornato in modo che i dati dei veicoli immatricolati e privi di assicurazione, di proprietà di soggetti residenti nel territorio comunale, registrati nella banca dati della Direzione generale della motorizzazione accessibile ai sensi del D.P.R. 28/9/1994 n. 634, siano accessibili ai comuni e ai soggetti che espletano servizi di polizia stradale.
Osservazioni
Il contrassegno relativo all’assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile da circolazione dei veicoli costituisce una “scrittura privata” - cfr., tra le ultime, Cass. Pen., sez. II, 19/12/2018, n. 57397. La natura giuridica delle compagnie di assicurazione, infatti, è caratterizzata dall’attività eminentemente commerciale, sicché gli atti giuridici posti in essere restano nell’ambito del diritto privato.
Ne deriva che - poiché i delitti di falsità materiale in scrittura privata, di cui all’art. 485 c.p., e di uso di scrittura privata falsa, di cui all’art. 489 c. 2 c.p., risultano abrogati dal D.Lgs. 15/1/2016 n. 7 - la relativa condotta sembra non punibile.
Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni RCA, il comma 1 dell’art. 31 D.L. 1/2012 citato, ne ha previsto la progressiva dematerializzazione, attraverso la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, con l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada. Conseguentemente, ai sensi del regolamento di attuazione di cui al D.M. 9/8/2013 n. 110, l’obbligo di esposizione del contrassegno di assicurazione è cessato a decorrere dal 18/10/2015.
Tuttavia, il comma 4-bis dell’art. 193, introdotto dalla L. 15/7/2009 n. 94, continua a prevedere che, salvo che debba essere disposta la misura di sicurezza patrimoniale di cui all’art. 240 c.p., il veicolo sprovvisto di copertura assicurativa che venga fatto circolare dal conducente, che ne risulti anche intestatario, con documenti assicurativi falsi o contraffatti, è “sempre” sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria reale della confisca. Inoltre, a carico di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi è “sempre” disposta la sospensione della patente di guida per la durata (determinata in misura fissa) di 1 anno. Tale ultima disposizione sembra non tener conto del fatto che non può procedersi ad applicare una sanzione amministrativa accessoria personale - peraltro concernente la pericolosità stradale - in mancanza della sanzione principale; senza tener conto del fatto che il falsario potrebbe anche risultare non titolare di patente.
La circostanza che il veicolo a motore, di proprietà dell’autore del fatto, sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria è prevista anche tra gli speciali accidentalia delicti, a efficacia comune, recati dal comma 6 di entrambi gli artt. 589-bis e 590-bis c.p., concernenti i delitti di colposa offesa stradale alla vita e all’incolumità individuale.
Tale aggravante resta priva di alcuna logica giuridico-criminale. La mancata copertura assicurativa del veicolo, infatti, quale inadempimento squisitamente civilistico, che riguarda i profili risarcitori del danno cagionato, non può essere assunta a valutazione della (maggior) gravità della condotta nel dinamismo causale dell’evento; per di più a condizione, meramente accidentale, dell’esistenza di un titolo di proprietà del veicolo a carico del conducente.
Infine, si rileva che di recente, il comma 1 dell’art. 193 è stato modificato dal D.Lgs. 22/11/2023 n. 184 - di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24/11/2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità - al fine di adeguare la disposizione alla nuova definizione di veicolo recata dalla lettera rrr) del comma 1 dell’art. 1 CAP, integralmente sostituita.
Il decreto ha destato una serie di incertezze in ordine alle quali il Ministero dell’Interno - quale coordinatore dei servizi di polizia stradale, ex art. 11 c. 3 C.d.S. - con circolare interpretativa vincolante dell’8/2/2024, nel tentativo di fare chiarezza, ha fornito specifiche indicazioni operative.
Avverso tale circolare è stato proposto ricorso nella parte in cui - preso atto del dettato del nuovo art. 122-bis CAP che reca deroghe all’obbligo assicurativo per taluni veicoli - alla nota 21, afferma, in maniera non condivisibile, che “appare legittimo che il veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa possa essere condotto nel luogo scelto per la custodia dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall’organo accertatore, qualora non vi siano motivi ostativi”.
Il T.A.R. Lazio, con ordinanza del 15/5/2024, rilevato che la citata circolare appare porsi in contrasto:
ha sospeso la circolare limitatamente alla parte impugnata.
Articolo dell’Avv. Fabio Piccioni
--> Per approfondire l'argomento consulta l'approfondimento La nuova disciplina sull’assicurazione dei veicoli dell'Avv. Fabio Piccioni.
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Sintesi dell'intervento di Franco Morizio e del Dott. Ugo Sergio Auteri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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