Variazioni di bilancio per arretrati contrattuali al personale dipendente
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiUn dipendente è stato nominato Giudice di Pace Onorario (GOP) dal Consiglio Superiore della Magistratura con DM 06/03/2024 ai sensi dell'art.9 c.4 del DLGS 116/2017. Si chiede qual è l'iter autorizzativo che l’Ente deve seguire, e quale tipologia di orario può richiedere il dipendente per svolgere tale incarico.
Preliminarmente lo svolgimento delle funzioni di Giudice di pace onorario deve essere autorizzato dall’amministrazione di appartenenza che dovrà valutare la compatibilità con le esigenze di servizio ed organizzative delle presumibili assenze dal servizio del dipendente che si intende autorizzare.
L’art. 20 CCNL 22.01.2004, tutt’ora vigente, riconosce il diritto del dipendente, qualora debitamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza, di assentarsi dal lavoro per il tempo necessario all'espletamento delle funzioni di giudice onorario.
Il comma 2 del predetto articolo prevede che i periodi di assenza dal lavoro necessari per lo svolgimento delle funzioni di cui trattasi non sono retribuiti e non sono utili ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio e degli altri istituti contrattuali. Il dipendente potrà comunque utilizzare, nei limiti della disponibilità, ferie e permessi retribuiti.
Secondo l’orientamento prevalente non è esclusa la possibilità di trovare diverse soluzioni, meno penalizzanti per il dipendente, nell'ambito di una corretta gestione delle prestazioni d'obbligo del rapporto di lavoro. In tale contesto potrebbe essere ipotizzabile sia un'articolazione dell'orario d'obbligo, tale da conciliare le esigenze di servizio con l'espletamento dell'incarico ricoperto, sia la concessione di permessi, anche orari, che il dipendente dovrà comunque recuperare. In tal caso il lavoratore non subirà alcuna penalizzazione retributiva, tenuto conto che lo stesso, mediante il recupero, anche su base mensile, dei permessi orari, ha adempiuto alla propria prestazione lavorativa.
Sulla tipologia di orario che consenta al dipendente di esercitare le funzioni di giudice onorario non vi è alcun obbligo dell’amministrazione e dovrà, dunque, essere valutata alla luce della fattibilità operativa e nella misura in cui non determini nocumento alla funzionalità del servizio cui il dipendente è preposto.
30 maggio 2024 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7452, sintomo n. 7550
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato – Circolare n. 18 del 19 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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