L’ARAN si è espressa a proposito della fattispecie illustrata nel quesito come segue:
“Sulla problematica la Corte di Cassazione con sentenza n. 7201 del 4 dicembre 1986, ha stabilito che “chiuso un periodo caratterizzato dal superamento del comporto, non seguito da licenziamento, se ne apre un altro di uguale entità, nel quale rientrano gli eventi morbosi verificatisi dopo la chiusura, senza effetti rescissori, del precedente periodo."
In proposito, infatti, la clausola, al momento del superamento del periodo massimo di conservazione del posto, offre al datore di lavoro l'opportunità di recedere dal rapporto di lavoro, opportunità che deve essere attentamente valutata nell'ottica dell'effettivo recupero del dipendente all'attività lavorativa.
Qualora, però, lo stesso decida di rinunciare ad esercitare tale facoltà, per il dipendente comincia ex novo un altro periodo di comporto, a prescindere dalle assenze per malattia effettuate nel triennio precedente. Con la sentenza n. 20722/2015, infatti, la Corte di Cassazione ha ribadito la necessità di procedere tempestivamente al licenziamento del dipendente in caso di superamento del periodo massimo di tutela del posto di lavoro, affermando che, in tale ipotesi la riammissione in servizio del lavoratore deve essere considerata come una implicita manifestazione di volontà datoriale di non volersi avvalere del potere recessivo. In tale sentenza, è stata infatti evidenziata la rilevanza del nesso di causalità tra il superamento del periodo di comporto e la risoluzione del rapporto di lavoro, ritenendo che il lasciar passare del tempo tra la riammissione in servizio del lavoratore e il licenziamento faccia venir meno, per quest’ultimo, la motivazione legata al superamento del periodo di conservazione del posto. Pertanto, qualora l’Ente non proceda al licenziamento nell’immediato, il dipendente potrà fruire di un ulteriore periodo di conservazione del posto.”
Il contatore delle assenze per malattia riparte perciò da zero, con ciò che ne consegue in termini di trattamento economico. A quest’ultimo fine si applica dunque ordinariamente l’art. 48, c. 11, CCNL 16.11.2022.
29 maggio 2024 Massimo Monteverdi
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