Proroga affidamento servizio accertamenti Imu-Tari e differenze rispetto al rinnovo

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
30 Maggio 2024

Devo affidare il servizio di accertamenti Imu-Tari; farei un appalto di 3 anni e vorrei prevedere una proroga contrattuale secondo l'art.120 c.10 d.lgs. 36/23. Secondo voi va bene se faccio 3 di base+3 proroga contrattuale o ci sono dei limiti massimi?

Alcuni mi dicono che in realtà non si chiama proroga ma rinnovo però proroga contrattuale “agli stessi patti e condizioni stabiliti nel contratto (secondo il c. 10) e il rinnovo” una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti.

Risposta

La previsione di un ulteriore periodo contrattuale dopo la scadenza di quello originario non costituisce una proroga ai sensi dell’art. 120, comma 10, del nuovo codice che, come si evince dalla relazione di accompagnamento allo stesso, in base alla quale si è mantenuta, nel predetto comma 10, la disposizione sull’opzione di proroga, contenuta nel comma 11 dell’art. 106, provvedendo tuttavia a distinguere questa fattispecie – che sostanzialmente rientra nella previsione del comma 1, lett. a) – dalla c.d. proroga tecnica, resa necessaria da eccezionali situazioni collegate alla successione degli affidamenti. Nel testo dell’art. 120 proposto è stato pertanto eliminato dal comma 10, relativo all’opzione di proroga, il riferimento, contenuto nell’art. 106, comma 11, al “tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente” ed è stato inserito un apposito comma 11, che disciplina specificamente la c.d. proroga tecnica. Per quest’ultima, è stata esclusa la possibilità per l’amministrazione di applicare prezzi più favorevoli, poiché il gestore uscente “subisce” una proroga che è indipendente dalla sua volontà. L’opzione di proroga può invece prevedere la variabilità dei prezzi (da inserire peraltro in corrispondenti clausole contrattuali).   

 Ancora, la giurisprudenza ha osservato (TAR Puglia, Sez. Seconda, n. 1243/2023) che “la proroga c.d. “tecnica”, ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50/2016, sussiste nel caso in cui la durata del contratto venga modificata dall’Amministrazione, per cause ad essa non imputabili, allo scopo di garantire la continuità di un servizio essenziale, nelle more della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo contraente, la quale deve essere bandita prima dell’originaria scadenza contrattuale. La proroga tecnica, pertanto, avendo carattere di temporaneità e imprevedibilità, rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale a un altro. Tale lettura dell’istituto della proroga è stata integralmente recepita dal recente intervento del legislatore in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023. Ne consegue che la proroga “tecnica” trova nel nuovo Codice una collocazione autonoma e sganciata dalla proroga conseguente all’esercizio dell’opzione, purché concorrano una serie di condizioni “limitative” già emerse nell’interpretazione giurisprudenziale: essa viene essenzialmente circoscritta a ipotesi eccezionali, in cui sussistano oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di gara; deve avere una durata commisurata al tempo strettamente necessario per giungere a tale conclusione; deve essere giustificata alla luce del fatto che l’interruzione delle prestazioni potrebbe determinare situazioni di pericolo per persone, animali o cose ecc..

Pertanto, la previsione, piuttosto, appare come una opzione di proroga, che rientra tra le voci di stima del valore contrattuale ai fini della determinazione della soglia di riferimento a norma dell’art.14, comma 4,del vigente Codice.

Infatti, la suddetta giurisprudenza ha distinto la proroga tecnica dal rinnovo del contratto pubblico:

-la proroga del contratto ha la mera funzione di posticipare la scadenza conclusiva del rapporto negoziale, mantenendo inalterato il contenuto del contratto tramite un’integrale conferma delle precedenti condizioni contrattuali;

-al contrario, il rinnovo del contratto realizza una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, dando corso a rapporti giuridici totalmente nuovi ed autonomi che possono concludersi con l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse.

29 maggio 2024            Eugenio De Carlo

 

Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 3062, sintomo n. 3133

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