Assenze e riduzione valutazione della performance dipendenti

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
30 Maggio 2024

Si chiede quali tipologie di assenze legittimino l'esclusione o la riduzione della valutazione della performance di un dipendente (oltre alle assenze per congedo maternità, paternità e parentale).

Risposta

In generale poiché la valutazione della performance è su base annuale, non vi sono assenze che generino automaticamente la riduzione proporzionale dell’entità degli istituti premiali.

Fatta questa premessa di carattere generale, spetta al valutatore stabilire se, in relazione alle assenze, è apprezzabile un contributo al raggiungimento degli obiettivi di performance e se è fattibile una valutazione dei comportamenti organizzativi e professionali.

Inoltre, è possibile che attraverso il Sistema di misurazione e valutazione delle performance, che definisce le regole dentro le quali si sviluppa la valutazione individuale, l’Amministrazione si determini nell’individuare un periodo minimo di presenza in servizio affinché possa procedersi con la valutazione individuale, fermo restando l’autonoma del valutatore di cui sopra che dovrà considerare l’esistenza delle condizioni minime per effettuare la valutazione.

Con riferimento all’entità del premio poiché i criteri per la determinazione dei premi correlati alla performance sono di competenza della contrattazione integrativa (art. 7, comma 4, lett. b CCNL 16.11.2022), in questa sede è ben possibile che le parti stabiliscano un rapporto di proporzionalità tra presenza in servizio e l’entità del premio, fermo restando la valutazione individuale che è di competenza del titolare del potere valutativo.

A titolo orientativo si richiama l’art. 48, comma 11, lett. 6 del CCNL 16.11.2022, laddove con riferimento all’assenze per malattia viene precisato che i “trattamenti accessori correlati alla performance” competono, “secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. b)” del CCNL “se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime.

In conclusione:

  1. spetta alla contrattazione integrativa definire i criteri per la determinazione del premio da attribuire sulla base degli esiti della valutazione individuale, anche in relazione ad un eventuale riproporzionamento sulla base delle assenze;
  2. spetta al valutatore apprezzare il positivo apporto dei dipendenti ai risultati in sede di valutazione individuale;
  3. l’eventuale riduzione del premio non è un meccanismo automatico e proporzionale, ma viene determinata in relazione alle regole definite dal sistema di misurazione e valutazione (in ordine al periodo minimo di presenza affinché possa procedersi con la valutazione individuale) e dai criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa ai fini della determinazione del premio spettante sulla base degli esiti della valutazione.

28 maggio 2024            Angelo M. Savazzi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7446, sintomo n. 7544

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