Affidamento in house di servizi strumentali

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
28 Maggio 2024

Si chiede se in caso di affidamento in house di un servizio strumentale (alcune fasi del servizio di gestione TARI), sia necessario applicare il D.lgs. n. 201/2022 e quale sia il corretto iter da seguire.

Risposta

Per l’applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 201/22 occorre che si tratti di «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica» ossia i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

 

Infatti, l’art. 7 del vigente Codice d.lgs. n. 36/23, fermi restando i presupposti, le condizioni e le motivazioni per lo svolgimento in house di servizi da parte della stazione appaltante, precisa che ove si tratti di servizi pubblici si applicherà il citato decreto legislativo (v. comma 3 : L’affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201), con particolare riferimento all’art. 17 dello stesso, proprio relativo all’in house providing.

 

Pertanto, occorre verificare che si tratti di stretta strumentalità rispetto all’ente e non di servizio pubblico nei termini suddetti. Si rammenta che la giurisprudenza ha considerato strumentali ossia quelle la cui attività è rivolta verso la pubblica amministrazione e non nei confronti degli utenti del servizio. In tal senso, ad es. il TAR Toscana nella sentenza n. 377/2011 ha ritenuto che la riscossione dei tributi è un’attività strumentale, come più volte affermato dall’Antitrust.

 

Le società strumentali costituiscono una longa manus delle amministrazioni pubbliche regionali e locali, operando essenzialmente per queste ultime e non già per il pubblico; le società che erogano un servizio pubblico, invece, si caratterizzano in genere per 1) la preordinazione dell’attività a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti; 2) la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l’espletamento dell’attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico-professionale e qualità (CdS sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6574).

27 Maggio 2024            Eugenio De Carlo

 

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