Pagamenti dovuti a seguito dell’acquisizione di lavori servizi e forniture

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
14 Marzo 2018

L’art. 3 della legge 136/2010 impone alle pubbliche amministrazioni l’obbligo di effettuare i pagamenti, dovuti a seguito dell’acquisizione di lavori servizi e forniture, su uno o più conti correnti bancari e postali dedicati, anche non in via esclusiva, utilizzando gli strumenti del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso di pagamenti idoneo a consentire la piena tracciabilità . Questo ente, al fine di rispettare la norma chiede ai fornitori una dichiarazione di tracciabilità  nella quale vengano identificati i conti correnti dedicati utilizzati dalla ditta e le generalità  di coloro che sono abilitati ad operare sui conti. Frequentemente avviene che le ditte indichino in fattura un conto corrente, sul quale accreditare le somme oggetto della fornitura, non indicato nella dichiarazione di tracciabilità  acquisita agli atti dell’ente. Si chiede: se sia legittimo procedere al pagamento del corrispettivo derivante dalla fornitura sul conto indicato nella fattura di riferimento anche se questo non risulta ricompreso nella dichiarazione di tracciabilità  a suo tempo rilasciata; chi sono i soggetti inadempienti ai quali verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 6 della stessa legge nel caso di effettuazione di transazioni, relative ai lavori servizi e forniture, effettuate su un conto corrente non dedicato.

Risposta

La normativa in tema di tracciabilità discendono conseguenze di tipo civilistico sul contratto stipulato, quali la nullità o la risoluzione dello stesso, nonché sanzioni amministrative a carico del soggetto inadempiente (vedi rispettivamente articolo 3 commi 8, 9 e 9bis e articolo 6 della legge n. 136/2010).

 

Ai sensi dell’art. 6 L. 136/2010, le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa.

 

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 6 della legge n. 136/2010 sono applicate dal Prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

 

Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.

 

Ciò oltre i riflessi amministrrativo-contabili e disciplinari a carico del responsabile del servizio che non si conforma alle prescrizioni di legge in materia, non facendo rispettare la normativa cogente.

 

 

Dott. Eugenio De Carlo 13/03/2018

 

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