Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSi chiede se le forme di stipulazione del contratto previste dall'art. 18 comma 1 primo capoverso del D.Lgs. 36/2023 e, in particolare, la stipulazione in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante possano essere utilizzate anche per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti.
La risposta è negativa in base al parere del MIT n.2341/24 e ciò sia per la finalità - sottesa al nuovo Codice - di semplificare le procedure sotto-soglia europea, sia per il dato letterale del citato primo comma dell'art. 18, il quale prevede, in disparte nel secondo capoverso, una disciplina per la stipula del contratto appositamente dedicata alle negoziate e agli affidamenti diretti.
Ad avviso dello scrivente, ove adeguatamente motivata la forma pubblica di sottoscrizione, ad es. in ragione della particolare complessità e rilevanza delle pattuizioni rispetto al tipo, alla natura e alle modalità della/e prestazione/i, e i tempi di stipulazione fossero alquanto contenuti, anche in ragioni delle modalità elettroniche e digitale introdotte dal vigente Codice, così da non vanificare le esigenze di semplificazione suddette, si potrebbe, in via eccezionale, procedere con detta forma.
24 maggio 2024 Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 3056, sintomo n. 3127
ANAC - 30 maggio 2025
Risposta del Dott. Alessandro Giordano
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