Riconoscimento del figlio minore e trascrizione degli atti di nascita

Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai

Quesiti
di Mugnai Roberta
27 Maggio 2024

Un cittadino italiano residente nel Comune ha presentata una richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del figlio minore nato all’estero ai sensi dell’art. 12, c 11 DPR396. Il minore è nato nella Repubblica Dominicana, fuori dal vincolo matrimoniale, ma la dichiarazione di nascita è stata resa solo dalla mamma venezuelana. Il padre compare nell'atto solo con nome e cognome. Non risulta il riconoscimento paterno in nessun altro atto. Si chiede se la richiesta debba essere rigettata ed eventualmente in base a quali disposizioni normative.

Risposta

La filiazione fuori dal matrimonio è quella che avviene tra persone non coniugate fra loro ed il suo riconoscimento è conseguenza di un atto volontario di uno o di entrambi i genitori.

In particolare l’art.250 del Codice Civile” Riconoscimento” recita: “Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con   altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.  Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.  Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. (omissis)”

Dunque è necessario un atto volontario, il riconoscimento, per ottenere la genitorialità del figlio nato fuori dal matrimonio.

L’atto volontario di riconoscimento (art.254 Codice Civile) è una dichiarazione nella quale si afferma la maternità o la paternità di un figlio e può essere contenuta, oltre che nell’atto di nascita:

■ in un atto di riconoscimento successivo davanti all’Ufficiale di stato civile;

■ in un atto pubblico (esempio atto notarile);

■ in un testamento.

 Oppure in un provvedimento giudiziale (art.269 Codice Civile) scaturito da un accertamento del magistrato (dichiarazione giudiziale di paternità o/e di maternità).

Tornando al caso prospettato nel quesito, il cittadino italiano che intende far trascrivere l’atto di nascita del figlio nato all’estero, non avendo espresso il proprio riconoscimento sottoscrivendo l’atto di nascita, può farlo con un atto di riconoscimento successivo di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile.

L’Ufficiale dello Stato Civile, oltre ad acquisire l’atto di nascita straniero (legalizzato e con traduzione ufficiale), deve acquisire anche l’atto di nascita della madre (per escludere il legame di parentela con il cittadino italiano).

Per il riconoscimento del figlio infraquattordicenne è necessario, poi, il consenso al riconoscimento del genitore che ha già effettuato il riconoscimento per primo. Il consenso è condizione di validità e, pertanto, deve essere prestato o anteriormente o contestualmente al riconoscimento.

Il figlio già riconosciuto da uno dei genitori, se maggiore di 14 anni, invece, deve prestare il proprio assenso al riconoscimento da parte del secondo genitore. Tale assenso è condizione di efficacia del riconoscimento stesso e può essere prestato, oltre che contestualmente al riconoscimento, anche in un momento successivo.

È rilevante sottolineare come sia l’assenso che il consenso al riconoscimento possano essere concepiti come atti a sé rispetto all’atto di riconoscimento, ma devono essere formalizzati in un atto pubblico (anche, naturalmente, di fronte ad un pubblico ufficiale all’estero).

Redatto l’atto di riconoscimento successivo paterno (con il riconoscimento del figlio o l’assenso della madre, a seconda dell’età del riconosciuto) si provvederà a trascrivere l’atto di nascita estero omettendo l’indicazione del padre che (al momento della dichiarazione di nascita) non era presente all’atto ed aggiungendo l’annotazione (formula n.146) relativa al riconoscimento paterno successivo.

Naturalmente il cittadino può preferire fare il riconoscimento davanti ad un notaio (anche all’estero) ed in quel caso dovrà produrre l’atto di riconoscimento (e, se redatto all’estero, legalizzato e tradotto). In quest’ultima ipotesi dovrà essere trascritto prima il riconoscimento per atto notarile, poi l’atto di nascita (sempre omettendo i dati del padre) e dovrà essere apposta l’annotazione (formula 147) per il riconoscimento prestato per atto pubblico.

Nel caso che il cittadino italiano non voglia sottoscrivere un atto di riconoscimento successivo, l’atto di nascita straniero da lui non sottoscritto non può essere trascritto. La trascrizione dell’atto dovrà essere rifiutata con provvedimento scritto ai sensi dell’art.7 D.P.R. n.396/2000 in quanto l’atto non riguarda il figlio del cittadino italiano, non essendosi realizzato il legame di sangue per mancanza del riconoscimento paterno così come previsto dalla normativa italiana (art.250 e seguenti Codice Civile) e il fatto che compaiano le generalità del nostro concittadino nella paternità è irrilevante.

23 Maggio 2024            Roberta Mugnai

 

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