Posto che nel caso di sorveglianza sanitaria obbligatoria non importa che il dipendente sia a tempo indeterminato o determinato, l’art. 41, c. 1, D.Lgs. n. 81/2008 dispone:
“1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi."
Dunque, da un lato l’obbligo sussiste qualora l’attività svolta dal lavoratore comporti almeno uno dei seguenti rischi professionali:
- MMC: la movimentazione manuale di carichi pesanti – spostamento o sollevamento,
- VDT: lavoratori videoterminalisti, ossia coloro che trascorrono più di 20 ore a settimana davanti a un monitor,
- lavoratori sottoposti a forti rumori o vibrazioni meccaniche,
- presenza di rischi dati da agenti fisici, amianto o piombo,
- rischio radiazioni,
- rischio da campo elettromagnetico,
- lavoro in alta quota o su impianti ad alta tensione,
- lavoratori a contatto con agenti chimici, sostanze cancerogene o mutagene,
- rischi derivati da agenti biologici.
La norma però estende l’obbligo al caso in cui sia il lavoratore a farne richiesta e il medico competente ritenga che tale richiesta sia pertinente in ragione ai rischi lavorativi del dipendente.
L’ente verifichi l’attività dell’incaricato ex art. 110 TUEL al fine di collocarla tra quelle soggette ai rischi sopra elencati.
22 maggio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7422, sintomo n. 7521