Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIl Comune, privo di personale di qualifica dirigenziale, ad oggi nel Settore Tecnico non ha personale dell'Area dei Funzionari ed EQ. Si precisa che nel Comune è presente, negli altri Settori, personale dell'Area dei Funzionari ed E.Q., ma senza le competenze necessarie a dirigere il Settore Tecnico. Si chiede se sia possibile conferire l'incarico di E.Q. a personale inquadrato nell'Area degli Istruttori. In caso di risposta affermativa, si chiede quali siano durata e compenso di tale incarico.
L’art. 19, c. 2, CCNL 16.11.2022 dispone:
“2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di EQ anche a personale dell’area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.”
La fattispecie illustrata nel quesito è pertanto attuabile.
1) In relazione ai compensi erogabili, si applica il successivo comma 4:
“4. Il dipendente appartenente all’area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l’incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell’art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all’art. 8 del CCNL del 14.09.2000.”
Ne segue che l’indennità di posizione e di risultato corrispondono a quelle previste per l’incarico di EQ come se fosse stato affidato a personale dell’Area Funzionari.
Il dipendente dell’Area Istruttori non ha invece diritto alla retribuzione tabellare dell’Area (non si tratta infatti di attribuzione di mansioni superiori).
2) In relazione alla durata, si applica il comma 3 dello stesso articolo:
“3. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale dell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell’incarico conferito.”
Ne segue che il primo incarico può avere una durata ordinaria (“periodo massimo non superiore a 3 anni”, come indicato dall’art. 18, c. 1, CCNL 16.11.2022).
A scadenza, l’incarico può essere rinnovato solo se nel frattempo l’ente ha provveduto a bandire il concorso per acquisire personale dell’Area Funzionari anche in quell’area.
In questo caso, l’incarico rinnovato può essere revocato in anticipo rispetto alla scadenza.
22 maggio 2024 Massimo Monteverdi
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