Recupero di debito a carico di dipendente titolare di incarico di EQ

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
24 Maggio 2024

In un Comune si è in procinto di aumentare l'indennità di elevata qualificazione a tutti i Responsabili. Uno di questi ha un debito orario, che, nel frattempo, si è tramutato in un debito monetario, molto ingente, per cui si è già operata la trattenuta di un quinto. Ora, visto l'aumento della predetta indennità in atto, é possibile applicare la compensazione a-tecnica, al fine di recuperare l'intero debito contratto dal dipendente, trattenendo interamente la sola somma dell'aumento?

Risposta

La Corte di Cassazione (ord. n. 12348/2021) ha chiarito:

15. Per principio consolidato, quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto, ancorché complesso, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione «propria», ai sensi degli articoli 1241 e segg. cod.civ. ma opera il diverso fenomeno della c.d. compensazione «impropria» (o atecnica), il quale si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza

(Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2020, n. 28469 Cassazione civile , sez. II, 17/02/2020 , n. 3856; Cassazione civile sez. II, 19/02/2019, n. 4825; Cassazione civile, sez. I , 04/05/2018 , n. 10798; Cassazione civile sez. I, 23/03/2017, n.7474).

16. Tale principio è stato applicato anche nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo questa Corte affermato (Cassazione civile sez. lav., 02/03/2009, n.5024; 26/04/2018, n. 10132; 21/01/2019, n.1513; 21/05/2019, n.13647) che l'istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica — ivi compreso l'art. 1246 c.c., sui limiti della compensabilità dei crediti — presuppongono l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operano quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere, come avviene quando debbano accertarsi le spettanze del lavoratore autonomo o subordinato.

17. Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione «impropria» si sostanziano nell’esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione ed, in particolare, del divieto previsto dal n. 3 dell'art. 1246 cod.civ. con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (cfr., fra le altre, Cass. sez. lav. 20/11/2019, n. 30220; Cass. 20/06/2003, n. 9904, in motivazione).

18. L'effetto di elisione dei crediti reciproci opera in via automatica e nell'ambito di regole esclusivamente civilistiche; esso non presuppone, pertanto, l'esercizio di poteri autoritativi o l'adozione di provvedimenti amministrativi né richiede il previo accertamento del controcredito in via giudiziaria e tanto meno la acquisizione di un titolo esecutivo giudiziale. (…)”.

In dottrina è emerso inoltre quanto segue:

Le limitazioni alla pignorabilità dei crediti di lavoro, che trovano evidente fondamento nella necessità di non pregiudicare la soddisfazione delle esigenze di vita del debitore e delle altre persone poste a suo carico, si differenziano a seconda che il pignoramento debba aver luogo ai fini della coattiva soddisfazione di crediti alimentari oppure per altra causa: nel primo caso il limite viene fissato volta per volta dal giudice, con provvedimento autorizzativo ad hoc; nel secondo caso il pignoramento è invece consentito, senza bisogno di apposita autorizzazione, nella misura legalmente predeterminata di un quinto della somma dovuta .

È soltanto nella suddetta misura del quinto che dovrebbe poter operare, quindi, la compensazione tra un credito del lavoratore e un controcredito del datore di lavoro. Tale conclusione viene tuttavia smentita dalla giurisprudenza, che disapplicando l’art. 1246, n. 3), c.c. sulla scorta della teoria della compensazione impropria consente al datore di lavoro di detrarre dalle attribuzioni dovute al lavoratore l’intero ammontare del credito vantato nei suoi confronti. Nelle ipotesi in cui tale credito trovi fonte in un fatto illecito del lavoratore, questa soluzione parrebbe fondarsi anche sulla base di ragioni di giustizia sostanziale, posto che appare iniquo imporre al datore di lavoro l’obbligo di corrispondere comunque al lavoratore i quattro quinti dello stipendio (o del t.f.r. in caso di cessazione del rapporto), senza poter defalcare ulteriormente quanto necessario a riparare il danno subito, per poi dover agire in giudizio ai fini di ottenere il risarcimento del danno medesimo.” (M. Faccioli, “La compensazione (c.d. impropria) nei rapporti di lavoro”, in https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/clausole-generali/471-la-compensazione-c-d-impropria-nei-rapporti-di-lavoro, luglio 2020).

Posto, dunque, che la compensazione con trattenuta sulla busta paga si può effettuare se entrambi i debiti sono certi, liquidi ed esigibili, ossia, certi nella loro esistenza e nel loro ammontare e non soggetti a limiti o a condizioni sospensive, la giurisprudenza si è consolidata attorno all’ammissibilità della compensazione impropria anche nei rapporti di lavoro.

22 maggio 2024            Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7420, sintomo n. 7519

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