Rilascio di informazioni concernenti le DAT depositate

Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
24 Maggio 2024

Il rappresentante legale di un’associazione no profit richiede il rilascio di una serie di informazioni concernenti le DAT, in formato aperto e preferibilmente processabile (ad esempio .xls, .xlsx, .csv). Nello specifico richiede il numero di DAT depositate, suddivise per mese o trimestre dall'inizio della raccolta alla data del 31/12/2023 e se tali DAT siano state trasmesse alla Banca Dati Nazionale e in che numero dall'inizio della trasmissione alla data del 31/12/2023. Si chiede se sia possibile accogliere la richiesta.

Risposta

La richiesta avanzata dall’associazione può essere accolta, alla luce delle regole dettate in materia di diritto di accesso dalla L. n. 241/1990 e dal d.P.R. n. 184/2006.

In generale, il diritto di accesso si esercita nei confronti di documenti amministrativi, al fine di acquisire informazioni e dati contenuti nel documento oggetto di richiesta di accesso; nel caso specifico, oggetto della richiesta non è la DAT strettamente intesa, ma una serie di dati numerici ed anonimi ricavati dalle DAT depositate. Inoltre, non si ravvisano criticità nell’aderire alla richiesta di conoscere se e in che numero le DAT siano state trasmesse alla Banca Dati Nazionale.

In linea generale, il diritto di accesso è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso (art. 2 comma 1 d.P.R. n. 184/2006). Il comma 2 ultimo capoverso della norma appena citata dispone che “La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”; pertanto Codesto ufficio valuterà come rilasciare i dati richiesti, che restano comunque anonimi ed aggregati. È utile anche richiamare, in relazione al caso specifico, il principio posto dall’art. 4 del d.P.R. n. 184/2006 rubricato “Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi”. In virtù di tale disposizione normativa, “Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi”.

In sostanza, il diritto di accesso esercitato dalla associazione si inquadra in tale contesto.

22 Maggio 2024            Liliana Palmieri

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3334, sintomo n. 3369

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