Il congedo straordinario ex art. 42, c. 5, D.Lgs. n. 151/2001 non può essere richiesto per sé stessi.
Infatti, la norma prevede:
“5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. (…)”
Il lavoratore che usufruisce dei permessi ex L. 104/1992 ha la facoltà di chiedere:
- l’aspettativa non retribuita prevista dall’art. 39, c. 1, CCNL 21.5.2018, di durata massima pari a dodici mesi in un triennio;
- l’aspettativa non retribuita prevista dall’art. 4, c. 2, L. n. 53/2000, per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, cumulabile con l’aspettativa di cui all’art. 39 del CCNL del 21.05.2018, se utilizzata allo stesso titolo.
Quanto alle assenze per fisioterapia, si rammenta che, ai sensi dell’art. 50, CCNL 16.11.2022, sono escluse dal computo della malattia solo le "terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi o la chemioterapia”.
Si ritiene che la fisioterapia rientri invece nella fattispecie di cui all’art. 44, c. 1, CCNL 16.11.2022:
“1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.”
Il comma 2 precisa che:
“2. I permessi di cui al comma 1 sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse."
21 maggio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7412, sintomo n. 7511