Richiesta dei consiglieri comunali di aumento dello spazio della PEC istituzionale
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiLa richiesta di documentazione antimafia deve essere effettuata anche nei confronti dei professionisti e/o rtp che prestano attività lavorativa nei confronti dell'ente, o l'obbligo ricade esclusivamente nei confronti di imprese, società e rti? Nel caso in cui non sia dovuta per professionisti, nel momento di redazione dell'atto occorre specificare che é presente causa di esclusione dalla richiesta? Si precisa che l'ente é tenuto ad effettuare la richiesta in quanto é stato commissariato.
La giurisprudenza amministrativa (v. sentenza del Consiglio di Stato n. 2212/2023) ha escluso l’assoggettabilità dei contratti dei liberi professionisti alla disciplina dell’istituto dell’interdittiva, previsto dagli articoli 83 e 91 del d.lgs. n. 159/2011 (cd. "Codice Antimafia").
In primo grado il TAR Calabria, a sua volta, “considerato che il punto risolutivo della controversia verte unicamente sulla questione se la persona fisica che non riveste la qualità di titolare di impresa o di società possa essere destinatario di una informativa antimafia di tipo interdittivo”, aveva ritenuto che dovesse darsi “risposta negativa al suddetto interrogativo”.
In entrambe le pronunce, comunque, tra le categorie, tassativamente individuate dalla disposizione, non rientrano i liberi professionisti che non siano organizzati in forma d’impresa.
Sul punto, si fa riferimento ai seguenti principi:
· principio di tassatività, che deve regolare l’esercizio del potere, impedendo che l’incapacità giuridica recata dal provvedimento afflittivo possa essere, per soggetti non contemplati come destinatari dalla disposizione attributiva del potere, un effetto non espressamente previsto dalla legge, ma desunto per implicito da un’interpretazione sistematica che comporti la conseguenza dell’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione della stessa;
· principio di legalità che impone che il dato letterale non venga superato, in senso afflittivo e limitativo delle libertà dei soggetti interessati, da un’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione non espressamente contemplata dal legislatore.
Secondo il Consiglio di Stato non è corretto un confronto sistematico tra l’ambito applicativo dell’informativa e parametri quali il valore del contratto e l’oggetto dello stesso, perchè una tale operazione ermeneutica è a priori impedita dalla radicale esclusione dei soggetti che non siano imprenditori dall’ambito applicativo della disciplina antimafia, indipendentemente dal valore o dall’oggetto del contratto.
Principi che si possono attagliare al caso della documentazione antimafia atteso che l’art. 85 del predetto Codice dispone che sono sottoposti alla verifica antimafia le imprese individuali, dovendosi riferire al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
Inoltre, la documentazione antimafia riguarda di regola appalti e concessioni o i provvedimenti di cui all’art. 67 del Codice, mentre nel caso dei liberi professionisti, in genere si tratta di contratti d’opera professionale di natura autonoma.
In ogni caso, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, ogni ente può prevedere prima del perfezionamento d’incarico liberi professionali l’acquisizione del certificato generale e di quello dei carichi pendenti, potendo autovincolarsi nell’esclusione di professionisti che abbiano eventuali procedimenti penali pendenti, ove non interdetti o inabilitati ex lege a contrattare con la PA.
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