Criteri da osservare da parte di una ASP per il riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
23 Maggio 2024

Si chiede se una Asp (ex Ipab), amministrazione pubblica ai sensi del d.lgs. 165/2001 art.1 c.2, ai sensi della legge 289/2002 debba verificare in via preliminare se l'invio della documentazione riguardante il riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla Corte dei Conti e alla relativa Procura Generale sia ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, per la legittimazione dell' Organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, per l'attinenza alla materia di contabilità pubblica degli Enti Locali.

Risposta

L’articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002 dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come è appunto il caso di codesta ASP - Azienda di Servizi alla Persona, stante la indicazione al riguardo formulata nel quesito) debbono essere trasmessi agli organi di controllo (organo di revisione) nonché alla competente procura regionale della Corte dei conti; alla luce delle indicazioni nel tempo stabilite dalla Corte dei conti, tale invio dovrà riguardare, oltre alla deliberazione di riconoscimento, anche la documentazione sulla cui base è stata adottata la deliberazione stessa e la relazione del responsabile del Servizio, nonché ogni altro atto giustificativo dei presupposti richiesti dalla legge (lettere a), b), c), d) ed e) dell’articolo 194 del TUEL) ed i pareri dei Responsabili dei Servizi di cui all’articolo 49 del TUEL e dell’organo di revisione di cui all’articolo 239 del TUEL.

Per quanto riguarda le verifiche che l’Ente è tenuto a svolgere, in sede di adozione della deliberazione di riconoscimento di un debito fuori bilancio, si evidenzia che lo stesso, trattandosi di ente in contabilità finanziaria (e quindi tenuto alla applicazione del d. lgs. n. 118/2011), dovrà valutare preliminarmente, in sede di adozione della deliberazione di un debito fuori bilancio, la riconoscibilità del debito (verificare cioè che lo stesso rientri in una delle fattispecie previste dall’articolo 194 del TUEL e rispetti le condizioni ed i limiti stabiliti da tale norma) e quindi determinare l’importo riconoscibile  ed assicurare il reperimento delle necessarie coperture nell’anno in corso o nei due successivi (articolo 193, comma 3, e 194, commi 2 e 3, del TUEL).

Le valutazioni indicate nel quesito (verifica della ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo, in relazione alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, circa la attinenza alla materia di contabilità pubblica degli Enti Locali) non riguardano invece gli enti ma rappresentano i criteri che debbono osservare le Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti nell’esercizio della funzione consultiva alle stesse demandata dall’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003 per la verifica in via preliminare dei requisiti di ammissibilità delle richieste di parere che alle stesse pervengono da parte degli enti.

21 maggio 2024            Ennio Braccioni

 

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