Presentazione SCIA per circhi e spettacoli viaggianti

Risposta di Ambrogio Fichera

Quesiti
di Fichera Ambrogio
23 Maggio 2024

L'allestimento di un luna park temporaneo rientra nelle attività culturali di cui all'art. 38-bis del D.L. 76/2020? In caso affermativo, il riferimento alla presentazione di SCIA sarebbe applicabile anche se l’evento non si svolga in un unico giorno ma in più giorni?

Risposta

Il quesito non contiene alcuna informazione né circa l’ubicazione del luna park temporaneo, né circa la sua composizione. In particolare, non si specifica se l’area interessata è stata individuata come idonea e pertanto ricompresa nell’elenco di aree comunali da mettere a disposizione dei circhi e delle attività dello spettacolo viaggiante, ai sensi dell’Articolo 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 337, oppure se si tratta di area occasionalmente utilizzata per tali scopi. Inoltre, non è dato sapere se trattasi di area circoscritta o meno, e in caso affermativo quale sia l’affollamento massimo previsto, al fine di stabilire se le necessarie verifiche di sicurezza, ai sensi dell’Articolo 80 del T.U.L.P.S., rientrino nella competenza della Commissione Comunale/Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di cui agli Articoli 141, 141-bis e 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Ciò premesso, i circhi e lo spettacolo viaggiante rientrano nella categoria dello spettacolo dal vivo, come previsto dal D.L. 16-7-2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.”, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120.

Al fine di assoggettare l’attività in questione alla previa presentazione della SCIA, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’Articolo 38-bis del Decreto Legge citato, rubricato “Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche”, prevede che lo spettacolo deve svolgersi “… in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente…” e che l’affollamento nell’area interessata non deve superare le 2000 persone.

Salvo rare eccezioni costituite da piccoli luna park di massimo 2 o 3 attrazioni installate in occasione di feste paesane, i luna park temporanei superano di gran lunga il suddetto limite temporale stabilito nel decreto, pertanto sono esclusi dall’applicazione della SCIA e necessitano del rilascio della licenza di esercizio di cui all’Articolo 69 del T.U.L.P.S.

Per completezza di trattazione occorre precisare che in dottrina alcuni autori o commentatori della materia ritengono possibile presentare più di una SCIA, ciascuna ricomprendente l’arco temporale previsto dalla normativa vigente, senza alcuna interruzione temporale. Il sottoscritto non aderisce a questa interpretazione, in quanto suscettibile di aggirare con un escamotage la previsione normativa, in relazione ad una attività dove l’esistenza di profili di sicurezza e di tutela della pubblica e privata incolumità consigliano un approccio più prudente ed aderente alla lettera della disposizione di legge.

21 Maggio 2024            Ambrogio Fichera

 

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