Riunioni elettorali di propaganda

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
22 Maggio 2024

Si possono tenere riunioni elettorali pubbliche in luoghi privati sede di partito con invito di partecipazione alla cittadinanza?

Risposta

La norma di riferimento che regola questa tematica è la legge 4 aprile 1956, n. 212 «Norme per la disciplina della propaganda elettorale», come successivamente modificata ed integrata nel tempo.

Un'altra fonte molto importante da consultare in materia, è la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, dell'8 aprile 1980, n. 1943/V avente ad oggetto «Disciplina della propaganda elettorale».

Dal 30° giorno antecedente le elezioni fino alle ore 24 del venerdì precedente la data della votazione i promotori delle riunioni hanno la facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi (sia in luogo pubblico che il luogo privato, come una sede di partito) senza il preventivo avviso al Questore della provincia con almeno tre giorni di anticipo.

21 Maggio 2024            Andrea Dallatomasina

 

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