Compilazione CU dipendente deceduto nel 2023 prima dell’elaborazione del cedolino gennaio

Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele

Quesiti
di Daniele Ylenia
22 Maggio 2024

Nostro dipendente è deceduto il 7/1/2023. Nel 2023 non è stato erogato alcun compenso né a lui né agli eredi in quanto decesso è avvenuto ancora prima dell'elaborazione del primo cedolino di gennaio. Le somme dovute e maturate sono state erogate nel 2024 agli eredi a seguito successione. Per il 2023 siamo obbligati a emettere certificazione unica 2024 (per anno 2023) con importi pari a zero? Come comunicare che saldi 2022 di addiz. regionale e comunale irpef non sono stati trattenuti nel 2023?

Risposta

Di norma, in virtù dell'art. 23 del DPR n. 600/73, così come modificato dal d.lgs n. 314/97, il sostituto di imposta è tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio in tutti i casi in cui il rapporto di lavoro cessa nel corso dell'anno e, quindi, anche in caso di decesso del dipendente. 

Relativamente alle competenze corrisposte nel corso del periodo di imposta al dipendente deceduto, il sostituto deve determinare e trattenere l'addizionale regionale Irpef. Ai sensi dell'art. 50, comma 4, d.lgs n. 446/97, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'importo dovuto a titolo di addizionale regionale è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le operazioni di conguaglio.

Generalmente, infatti, in caso di decesso, si elabora il cedolino a nome del de cuius contente il conguaglio, per poi trasferire le somme agli eredi.

Per quanto riguarda la certificazione dei redditi, in caso di decesso del sostituito, di norma, il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella sezione “Dati anagrafici” i dati anagrafici relativi al de cuius.

In particolare, deve indicare:

a) i redditi erogati prima del decesso e le somme quantificate prima del decesso (retribuzione del mese nel caso in cui il cedolino sia già stato elaborato);

b) tutte le somme corrisposte, incluse quelle attribuite fiscalmente agli eredi/aventi diritto.

Stando a quanto esposto nel quesito, tuttavia, non è chiaro quale percorso sia stato seguito, se è stato effettuato o meno il conguaglio, ed eventualmente quando.  Ad ogni modo, è opportuno emettere la certificazione 2023, eventualmente, segnalando nelle annotazioni che non sono state effettuate le trattenute relative ai saldi delle addizionali irpef 2022.

Resta fermo l’obbligo di comunicare agli eredi i saldi 2022 delle addizionali irpef che non sono state trattenute (per assenza di retribuzione nel 2023); queste ultime saranno versate dagli eredi secondo i termini e le modalità previsti per la dichiarazione dei redditi.

20 maggio 2024             Ylenia Daniele

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7394, sintomo n. 7493

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