Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiL’Ente incaricato dell'attuazione di interventi finanziati con le risorse del PNRR si è avvalso della facoltà di incrementare i posti in dotazione organica dei dirigenti assunti ex art. 110 c. 1 al 50%. Si chiede se i contratti che eccedono il limite del 30% (2) stipulati nel febbraio 2024, possono avere scadenza al termine del triennio (2027) o devono essere risolti entro il 31/12/2026.
La norma di riferimento (art. 8, c. 1, D.L. n. 13/2023) recita testualmente:
“1. Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnate, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.”
Così scritta, la norma può voler dire:
- che i contratti in deroga possono essere stipulati entro il 31 dicembre 2026 (indipendentemente dalla scadenza);
- che i contratti in deroga possono concludersi al massimo entro il 31 dicembre 2026.
Al momento però non risultano interpretazioni ufficiali che chiariscano questo dubbio.
Si può tentare un ragionamento per analogia con un’altra disposizione inerente il PNRR che autorizza gli enti ad affidare incarichi per coprire posizioni dirigenziali.
Ci riferiamo all’art. 1, c. 15, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 che dispone:
“15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell'attuazione del PNRR possono derogare, fino a raddoppiarle, alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano. (…) Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. (…)”
La norma appena citata dispone un termine finale alla durata del contratto non alla sua stipula.
Se si volesse proporre un’analogia con la norma del 2023, dovremmo dunque dedurne che i contratti in deroga ex art. 110 possano essere stipulati con una scadenza massima al 31 dicembre 2026.
Si tratta, in ogni caso, di un’interpretazione che privilegia la prudenza e dunque che tutela in ogni caso il dirigente che stipula il contratto.
17 maggio 2024 Massimo Monteverdi
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