Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiIl Comune alla luce delle recenti sentenze è obbligato all'applicazione del cumulo giuridico agli atti di accertamento sia per omessa infedele denuncia Tari e/o IMU sia per gli accertamenti per omesso parziale versamento? Nel caso di applicazione del cumulo giuridico è altresì applicabile la riduzione di 1/3 se il pagamento avviene tempestivamente entro 60 giorni dalla notifica dell'atto?
Il Cumulo giuridico è disciplinato dal comma 5 dell’art. 12 del D.Lgs. 472/1997, in base al quale “Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.
Ciò premesso, se è ormai palese l’applicazione di tale istituto in caso di violazioni connesse alla omessa o infedele dichiarazione, altrettanto non è chiaro se tale metodo di calcolo della sanzione debba essere estesa anche ai casi di omesso versamento.
Tradizionalmente, il cumulo per l’omesso versamento non era applicabile, come sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 27068 del 15/11/2017 nella quale veniva definito che “Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’Imposta risultante dalla Dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della “continuazione” disciplinato dall’art. 12 del Dlgs. n. 472/97, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del Tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’Imposta già liquidata, per la quale l’art. 13 del Dlgs. n. 471/97 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento. Dunque, per le sanzioni sugli omessi versamenti non può essere applicato il “cumulo giuridico”.
Recentemente, però, la suprema Corte ha cambiato orientamento e con l’ordinanza n. 7710/2024, afferma, invece, l’applicazione dell’istituto della continuazione (articolo 12, comma 5 Dlgs 472/1997), anche all’ipotesi di omesso versamento. Conclusione della Corte che, tuttavia, non convince appieno, considerando la natura automatica della sanzione per omesso versamento, come aveva in passato già rilevato la medesima Corte di Cassazione. La delicatezza della questione richiede a questo punto una pronuncia definitiva, magari delle Sezioni unite, della Corte e nel frattempo si consiglia di continuare ad applicare la sanzione per omesso versamento per ogni anno di violazione senza cumulo giuridico.
La sanzione per omesso versamento non è abbattibile per effetto dell’acquiescenza in quanto non previsto dalla normativa, a differenza delle sanzioni per omessa e infedele dichiarazione.
17 maggio 2024 Luigi D’Aprano
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