Iva su canone di concessione del servizio di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

Risposta del Dott. Alessandro Giordano

Quesiti
di Giordano Alessandro
20 Maggio 2024

Si chiede di sapere se, nel caso di concessione del servizio di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici (D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii.,), pagato con l'acquisto dei bollini da parte degli utenti con importi esenti iva, il canone nel quadro economico sia da individuarsi esente Iva.

Il concessionario è tenuto a corrispondere un canone all'Ente, secondo quale regime?

Risposta

Si richiama la risposta all’interpello n. 141/2018 a cura dell’amministrazione finanziaria. Il citato documento di prassi giunge a conclusione che la tariffa di cui al d.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. sia esclusa dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, per come anche stabilito dal tribunale di giustizia amministrativa del Lazio con Sentenza del 27/10/2010 n. 33046. Tale attività secondo il giudice amministrativo “non consiste in una prestazione resa "a favore" della collettività locale o di singoli utenti, interessi sociali che l'ente locale s'è assunto per realizzare fini di promozione dello sviluppo economico e civile (cd. funzione di promozione), ma consiste piuttosto in una tipica funzione pubblica (cd. funzione di ordine) - esercitabile dagli enti locali direttamente o mediante organismi esterni dotati di specifiche competenze tecniche, ma mantenendone comunque la titolarità - che consiste nell'esercizio di un'attività di controllo e vigilanza su beni appartenenti a privati - che sono tenuti, in quanto conduttori di impianti potenzialmente pericolosi per l'ambiente, a subirli - al fine di verificare, nel superiore interesse pubblico alla salubrità dell'aria ed alla sicurezza ambientale, che questi rispettino gli standard previsti dalla legge a tutela della salute pubblica ed all'ambiente. In altri termini, si tratta, evidentemente, di un compito che l'ente locale non ha assunto per libera scelta, ma che costituisce un obbligo imposto dal legislatore nazionale; dal canto loro, i privati, che tali verifiche sono tenuti a subire, si vengono a trovare nella posizione non già di "beneficiari" delle prestazioni erogate dall'ente esponenziale, bensì nello stato di soggezione alle verifiche effettuate dall'autorità investita delle funzioni di controllo o dal soggetto da questa "delegato". Ne consegue che, la natura del "servizio" in questione - rilevante in quanto determinativa della disciplina applicabile - non sia quella di "servizio pubblico locale”. Per quanto detto, dunque, la tariffa relativa al segno identificativo per l’attività di accatastamento, manutenzione e controllo degli impianti termici resta fuori dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo di cui all’art. 3, comma 1, del d.P.R. 633 del 1972.

L’amministrazione finanziaria, inoltre, in conclusione tiene a precisare, però, che nel caso di ispezioni onerose effettuate da organismi esterni (nel caso in cui tale organismo sia una società a totale partecipazione pubblica o in cui esso non sia una società a totale partecipazione pubblica) in vigenza di apposito appalto per l’affidamento del servizio di ispezione da parte delle Autorità competenti nel quale l’organismo esterno aggiudicatario non beneficia né delle tariffe per i segni identificativi (non oggetto del servizio/capitolato, e comunque, nella fattispecie in questione, incassate direttamente dall’Autorità competente), né delle tariffe pagate dai responsabili d’impianto per le ispezioni (che vengono corrisposte direttamente dall’Autorità competente) ma viene remunerato per il servizio svolto esclusivamente dall’Autorità competente, mediante la corresponsione di una cifra onnicomprensiva stabilita come importo contrattuale, il corrispettivo sia da assoggettare ad IVA in quanto remunera un’attività imputabile direttamente all’organismo esterno (sia esso una società a totale partecipazione pubblica ovvero una società privata) a fronte della quale il responsabile dell’impianto corrisponde detta tariffa.

17 maggio /2024           Alessandro Giordano

 

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