Le amministrazioni possono nominare i componenti degli OIV solo a seguito dell’esperimento di una procedura selettiva pubblica cui possono partecipare esclusivamente gli iscritti all’elenco di cui all’art. 14-bis,comma 1 del d.lgs. 150/2009.Quanto sopra, oltre ad essere espressamente previsto dal citato d.lgs. 150/2009 (così come modificato dal d.lgs. 74/2017) e da ultimo dal D.M. 6 agosto 2020, trova ulteriore conferma nel disposto dell’art. 7, comma 6-quater del d.lgs. 165/2001 (così come da ultimo modificato dal d.lgs. 75/2017).
Quest’ultimo, infatti, nel prevedere che “Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter (che contengono la disciplina generale in materia di conferimento di incarichi da parte delle amministrazioni pubbliche a soggetti esterni) non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 …”, esclude l’applicabilità delle disposizioni generali agli incarichi di componente degli OIV, rinviando quindi alla disciplina speciale contenuta nell’art. 14-bis del d.lgs. 150/2009.
In caso di NIV, la C.d.C. sez. contr. della Lombardia con delibera n.325/2011 ha ritenuto che costituisce una facoltà e non un obbligo per gli enti comunali l’adeguamento del proprio ordinamento alla previsione contenuta nell’art. 14 del d.lgs. 150/2009.
Quanto alla nomina del NIV, questa dipende dalla disciplina regolamentare che l’Ente si è dato, fermi restando, in ogni caso, i principi di pubblicità, di trasparenza, di parità di genere in materia. In genere, la potestà regolamentare è esercitata dalla giunta comunale considerata la strumentalità del NIV rispetto all’ordinamento degli uffici e dei servizi e, particolarmente, alle valutazioni ad essi connesse.
Salvo diversa previsione regolamentare, la nomina dovrebbe essere disposta con decreto sindacale o comunque dell'organo di vertice, in analogia a quanto l’ANAC (prima la Civit) ritengono per l’OIV.
Nei comuni l’organo competente a nominare l’OIV è il sindaco), anche se una certa giurisprudenza (specialmente, il TAR Campania, Napoli, sez. V, con la sentenza n. 2347 del 23 aprile 2015) ritiene la competenza in materia del Consiglio comunale.
17 Maggio 2024 Eugenio De Carlo
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