Straordinario elettorale e funzioni di segretario ai seggi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiIn riferimento alle elezioni amministrative dell'8-9 giugno 2024, si chiede se sia causa di esclusione dalla carica di presidente il grado di parentela in primo grado con un candidato.
In merito alle cause d’esclusione indicate nelle lettere b), c), d) e f-bis) si precisa quando segue:
La preclusione, infatti, non afferisce allo status pubblico o privato di dipendente dei suddetti dicasteri (ora società), bensì all'esigenza di non distogliere risorse umane dall'espletamento di attività considerate essenziali per assicurare la piena funzionalità dei trasporti ferroviari e delle telecomunicazioni in occasione di consultazioni elettorali. Si è dell'avviso che, in questa categoria, rientrino i dipendenti di Trenitalia o altre società del settore.
I dipendenti di tali società potrebbero, infatti, essere comandati, nel periodo elettorale, a svolgere servizi straordinari di supporto al procedimento elettorale.
Per quel che concerne le altre Forze dell'ordine/Corpi (Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, Polizia Locale), si è dell'avviso, in virtù di un'interpretazione estensiva delle disposizioni degli articoli 23 e 38, richiamati in premessa, dettata dall'intento obiettivo perseguito dal legislatore e da motivi di opportunità, gli appartenenti a tali Forze/Corpi debbano ritenersi esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario.
Queste categorie possono essere ascrivibili alle figure mediche apicali delle aziende sanitarie locali e di quelle ospedaliere che li hanno sostituiti, in particolare ai dirigenti medici addetti al rilascio delle certificazioni mediche agli elettori affetti da patologie che richiedono il voto assistito.
Il Ministero dell’Interno ha diramato recentemente la circolare n. 51/2025 con la quale fornisce indicazioni in merito alle nuove norme introdotte dall’articolo 1-ter del decreto-legge 19 marzo 2025, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2025, n.72, in merito alla differenza relativa all’innalzamento dell’età (da 70 a 75 anni) per i diversi tipi di consultazione.
In particolare, il Ministero sottolinea che le novelle legislative introdotte avrebbero potuto ingenerare dubbi interpretativi in relazione al disallineamento tra la norma sul nuovo limite dei 75 anni per i componenti di seggio per le votazioni parlamentari e referendarie (articolo 38 del dPR 30 marzo 1957, n. 361) e quella che per le elezioni amministrative prevede ancora il limite di 70 anni (articolo 23 del dPR 16 maggio 1960, n. 570).
Per tali considerazioni, in occasione dell'approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 27/2025, nella seduta del 13 maggio 2025 il Governo ha accolto un ordine del giorno con il quale si impegna a "fornire, con apposite istruzioni agli uffici deputati alla nomina dei componenti di seggio, l'indicazione di ritenere applicabile il nuovo limite di 75 anni previsto dall'art. 1-ter per l'esercizio delle funzioni di presidente, segretario e scrutatore, anche per la composizione degli uffici elettorali di sezione per le consultazioni disciplinate dal dPR 16 maggio 1960, n. 570.''.
Si fa presente, infine, che spetta al richiedente, al momento dell'iscrizione al relativo Albo o al momento di ricevere l’atto di nomina, dichiarare di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dalla legge.
30 maggio 2025
Dott. Andrea Dallatomasina
16 Maggio 2024 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3323, sintomo n. 3358
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Antonio Cazzaniga
Modelli aggiornati in relazione alle ultime circolari ministeriali
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Ministero dell’Interno - Circolare 14 maggio 2025, n. 44
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