Cause di esclusione dei componenti di seggio: presidente, scrutatore e segretario

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
18 Maggio 2024

In riferimento alle elezioni amministrative dell'8-9 giugno 2024, si chiede se sia causa di esclusione dalla carica di presidente il grado di parentela in primo grado con un candidato.

Risposta

AGGIORNAMENTO DEL 30 MAGGIO 2025

 

Il dPR 16 maggio 1960, n. 570, all’oggetto “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”, all’articolo 23, dopo le modifiche introdotte dall’articolo 1-ter comma 1 del Decreto-Legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito con modificazioni dalla Legge 15 maggio 2025, n. 72, oggi dispone

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

  1. coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantacinquesimo anno di età;
  2. i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
  3. gli appartenenti a Forze armate in servizio;
  4. i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
  5. i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
  6. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione:

f-bis)         i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422

Il dPR 30 marzo 1957, n. 361, all’oggetto “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”, all’articolo 38, dopo le modifiche introdotte dall’articolo 1-ter comma 2 del Decreto-Legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito con modificazioni dalla Legge 15 maggio 2025, n. 72, oggi dispone

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

  1. coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
  2. i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
  3. gli appartenenti a Forze armate in servizio;
  4. i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
  5. i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
  6. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione:

f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”.

In merito alle cause d’esclusione indicate nelle lettere b), c), d) e f-bis) si precisa quando segue:

  • lettera b): le funzioni di componente di Ufficio Elettorale di sezione sono precluse ai dipendenti del Ministero dell'Interno (Polizia di Stato e Vigili del Fuoco), è da ritenersi tuttora vigente il divieto previsto dalla legge citata per i dipendenti dei ministeri delle Poste, Telecomunicazioni e dei Trasporti, nonostante la trasformazione in SpA delle strutture.

La preclusione, infatti, non afferisce allo status pubblico o privato di dipendente dei suddetti dicasteri (ora società), bensì all'esigenza di non distogliere risorse umane dall'espletamento di attività considerate essenziali per assicurare la piena funzionalità dei trasporti ferroviari e delle telecomunicazioni in occasione di consultazioni elettorali. Si è dell'avviso che, in questa categoria, rientrino i dipendenti di Trenitalia o altre società del settore.

I dipendenti di tali società potrebbero, infatti, essere comandati, nel periodo elettorale, a svolgere servizi straordinari di supporto al procedimento elettorale.

  • lettera c): Le Forze Armate dipendono dal Ministero della Difesa e sono costituite da: Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri, corpo elevato al rango di Forze Armate dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, che comprende anche i carabinieri forestali.

Per quel che concerne le altre Forze dell'ordine/Corpi (Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, Polizia Locale), si è dell'avviso, in virtù di un'interpretazione estensiva delle disposizioni degli articoli 23 e 38, richiamati in premessa, dettata dall'intento obiettivo perseguito dal legislatore e da motivi di opportunità, gli appartenenti a tali Forze/Corpi debbano ritenersi esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario.

  • lettera d): nella loro formulazione gli articoli sopra richiamati indicano che non possono esercitare le funzioni di seggio elettorale i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti (categorie di professionisti oggi non più esistenti).

Queste categorie possono essere ascrivibili alle figure mediche apicali delle aziende sanitarie locali e di quelle ospedaliere che li hanno sostituiti, in particolare ai dirigenti medici addetti al rilascio delle certificazioni mediche agli elettori affetti da patologie che richiedono il voto assistito.

  • lettera f-bis: questa recente causa d’esclusione è stata aggiunta dall’articolo 1-ter del Decreto-Legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito con modificazioni dalla Legge 15 maggio 2025, n. 72, che prevede l’esclusione dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario dei dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale o locale.

Il Ministero dell’Interno ha diramato recentemente la circolare n. 51/2025 con la quale fornisce indicazioni in merito alle nuove norme introdotte dall’articolo 1-ter del decreto-legge 19 marzo 2025, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2025, n.72, in merito alla differenza relativa all’innalzamento dell’età (da 70 a 75 anni) per i diversi tipi di consultazione.

In particolare, il Ministero sottolinea che le novelle legislative introdotte avrebbero potuto ingenerare dubbi interpretativi in relazione al disallineamento tra la norma sul nuovo limite dei 75 anni per i componenti di seggio per le votazioni parlamentari e referendarie (articolo 38 del dPR 30 marzo 1957, n. 361) e quella che per le elezioni amministrative prevede ancora il limite di 70 anni (articolo 23 del dPR 16 maggio 1960, n. 570).

Per tali considerazioni, in occasione dell'approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 27/2025, nella seduta del 13 maggio 2025 il Governo ha accolto un ordine del giorno con il quale si impegna a "fornire, con apposite istruzioni agli uffici deputati alla nomina dei componenti di seggio, l'indicazione di ritenere applicabile il nuovo limite di 75 anni previsto dall'art. 1-ter per l'esercizio delle funzioni di presidente, segretario e scrutatore, anche per la composizione degli uffici elettorali di sezione per le consultazioni disciplinate dal dPR 16 maggio 1960, n. 570.''.

Per le incompatibilità alle funzioni di componente di seggio occorre pertanto fare riferimento alle categorie elencate, rispettivamente, all’articolo 23 del dPR 16 maggio 1960, n. 570 e all’articolo 38 del dPR 30 marzo 1957, n. 361: un presidente di seggio nominato (cosi come il segretario o lo scrutatore) può svolgere questa funzione anche nel caso in cui sia candidato un famigliare; è soltanto una questione di opportunità che dovrà essere valutata dagli interessati.

Si fa presente, infine, che spetta al richiedente, al momento dell'iscrizione al relativo Albo o al momento di ricevere l’atto di nomina, dichiarare di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dalla legge.

 

30 maggio 2025

Dott. Andrea Dallatomasina

Il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, all’oggetto “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”, all’articolo 23 dispone

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

  1. coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
  2. i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
  3. gli appartenenti a Forze armate in servizio;
  4. i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
  5. i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
  6. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.”

Il d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, all’oggetto “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”, all’articolo 38 riprende esattamente i motivi di esclusione indicati in precedenza.

Per le incompatibilità alle funzioni di componente di seggio occorre pertanto fare riferimento alle categorie elencate, rispettivamente, all’articolo 23 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e all’articolo 38 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, che non si prestano a interpretazioni estensive o per analogia: un presidente di seggio nominato (cosi come il segretario o lo scrutatore) può svolgere questa funzione anche nel caso in cui sia candidato un famigliare; è soltanto una questione di opportunità che dovrà essere valutata dagli interessati.

16 Maggio 2024            Andrea Dallatomasina

 

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