Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
QuesitiSi chiede di sapere se è possibile evitare di applicare la ritenuta di acconto del 20% nei confronti di un residente in Germania che ha effettuato una prestazione di lavoro occasionale presso il nostro Comune. Quanto sopra poiché esisterebbe un apposito accordo tra Italia e Germania. Si precisa che tale contribuente è iscritto all'AIRE e paga le tasse in Germania.
Come regola base, la corresponsione di compensi di lavoro autonomo (professionisti, artisti, ecc.) a soggetti non residenti deve essere assoggettata a ritenuta alla fonte del 30% ai sensi dell’art. 25, comma 4, DPR 600/73; però, qualora il professionista / artista sia residente in Germania, la specifica Convenzione contro le Doppie Imposizioni Italia – Germania prevede all’art. 14 che tali compensi siano tassati nel paese di residenza a condizione che il soggetto non abbia una “base fissa” in Italia. Pertanto, al fine di non applicare la ritenuta, il professionista deve rilasciare una dichiarazione e deve attestare: • di essere residente in Germania; • di essere assoggettato a tassazione in Germania per tali redditi; • di non avere una stabile organizzazione in Italia. Inoltre, dovrà produrre una dichiarazione dell’autorità fiscale della Germania che certifichi quanto dichiarato ai precedenti punti 1. e 2.
16 maggio 2024 Fabio Bertuccioli
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 5128, sintomo n. 5169
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34441
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 27 maggio 2025
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