Trattamento economico reperibilità in giorno feriale (ponte) chiusura uffici
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn dipendente che ricopre una posizione organizzativa usufruisce della L.104. Se dovesse decidere di avvalersi del congedo dei 2 anni, quali voci di stipendio del mese precedente l'inizio del congedo, debbono essere prese in considerazione per il pagamento delle mensilità durante il congedo medesimo? L'indennità di posizione sì o no? E se venisse liquidata la retribuzione di risultato il mese precedente l'inizio del congedo? Anche questa farebbe parte delle voci delle sue retribuzioni successive?
L’art. 42, c. 5-ter, D. Lgs. n. 151/2001 dispone:
“5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento. (…)”.
Si esclude perciò, innanzitutto, che l’indennità di risultato possa essere considerata tra gli elementi fissi e continuativi, trattandosi di una voce variabile per definizione (collegata com’è al raggiungimento di specifici obiettivi gestionali).
Quanto alla retribuzione di posizione, si ritiene invece che essa debba essere compresa nell’ultima retribuzione indicata nel comma 5-ter.
Si rammenta, infatti, che l’art. 74, c. 2, lett. c), CCNL 16.11.2022 dispone:
“2. La retribuzione corrisposta al personale è definita come segue: (…)
c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione di cui all’art. 17 nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;”.
La retribuzione di posizione è dunque assimilata agli emolumenti a carattere continuativo.
15 maggio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7378, sintomo n. 7477
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Corte di cassazione, ordinanza 8342/2025
Corte di cassazione, sentenza n. 5948/2025
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