Acconti in caso di non operatività della ditta

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
17 Maggio 2024

Gara affidamento gestione tributi comunali per sei anni.

Il capitolato ha previsto la corresponsione a favore della ditta di acconti nella misura di 1/12 dell'importo di aggiudicazione. Allo stato la ditta ha parzialmente all'esito due "uffici" sul territorio così come da capitolato ma non sono operativi La corresponsione delle somme pari a circa € 240.000,00 corrispondente ai 3/12 dell'importo di aggiudicazione è' legittima? si resta in attesa di un autorevole parere.

Risposta

Non si dispone di tutta la documentazione di gara e di contratto né si conosce se si tratti di appalto o di concessione di servizi, quali elementi occorrenti per una disamina più approfondita.

In ogni caso, se si tratta di appalto, l’art. 125 del vigente Codice prevede, sul valore del contratto di appalto, l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell’anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato II.14 (ai sensi dell’art. 33 dell’Allegato II.14 sono esclusi dall’applicazione i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali).

Per i contratti pluriennali l’importo dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Nei contratti di servizi e forniture con caratteristiche di periodicità o continuità, che prevedono la corresponsione di acconti sul corrispettivo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

Precisamente: lo stato di avanzamento delle prestazioni è adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto ed è accertato da direttore dell’esecuzione che accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l’appaltatore. Contestualmente all’esito positivo dell’accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’esecutore, il direttore dell’esecuzione adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP, salvo quanto previsto dal comma 4.

Quest’ultimo comma prevede, in caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento, il direttore dell’esecuzione, a seguito di tempestivo contraddittorio con l’esecutore, archivia la comunicazione di cui al comma 3 oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.

Il comma 5, infine, prevede che i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 2. L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento. L’ingiustificato ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell’incentivo ai sensi dell’articolo 45. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Nella relazione di accompagnamento al Codice si legge che sono state inserite le norme su: - anticipazione del corrispettivo: al comma 1 si è prevista l’estensione discrezionale dell’anticipazione per le stazioni appaltanti fino al 30% e la disciplina dell’anticipazione per i contratti di servizi e forniture pluriennali; - pagamento acconti: si sono recepite, ai commi 3, 4 e 5, le modifiche apportate dalla legge n. 238 del 2021, ma sono state coordinate con l’intera disposizione; si è ritenuto di collegare l’emissione della fattura a quella del certificato di pagamento, piuttosto che all’emissione del s.a.l. (considerato che quest’ultimo è un documento contabile, di per sé non idoneo a quantificare con esattezza l’importo via via dovuto dalla stazione appaltante); per contenere il rischio di ritardi ingiustificati nell’emissione dei certificati di pagamento si è introdotto l’ultimo periodo del comma 5, che ne fa oggetto di valutazione del RUP ai fini della liquidazione dell’incentivo; il comma 6 estende le previsioni dei commi precedenti ai contratti di servizi e forniture a carattere periodico o continuativo; - pagamento rata saldo: il comma 7 riproduce l’attuale disciplina dell’art. 113-bis, comma 2; così come il comma 8 riproduce il richiamo all’art. 4, comma 6 del decreto legislativo n. 231 del 2002 contenuto nel comma 3 dell’art. 113-bis; è stato poi aggiunto un comma 9 per meglio coordinare la disposizione con le previsioni del decreto legislativo n. 231 del 2002 in tema di interessi di mora nel caso di ritardo nei pagamenti.  

Pertanto, ove si tratti di appalto di servizi, le previsioni da capitolato e da contratto non appaiono conformi alla citata disciplina legislativa, almeno per quanto è possibile ricavare dalle brevi informazioni contenute nel quesito.

15 maggio 2024            Eugenio De Carlo

 

Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 3033, sintomo n. 3104

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