DDL Concorrenza, riforma fiscale, pubblico impiego nella provincia di Bolzano, stati di emergenza
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 130
Risposta di Ambrogio Fichera
QuesitiIn materia di commercio su suolo pubblico, relativamente ad un’impresa agricola, si chiede se può essere considerato regolare un DURC regolare ai fini INPS mentre l'impresa non risulta iscritta INAIL.
La risposta al quesito non può prescindere dalla valutazione circa l’assoggettamento alla verifica della regolarità contributiva del commercio su aree pubbliche effettuato da imprenditore agricolo.
Come è noto, il Decreto Legislativo 114/1998, all’Articolo 28, comma 2-bis, ha disposto che spetta alle regioni stabilire se l’autorizzazione (ora anche SCIA) all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
La Regione Umbria, con l’Articolo 45 della Legge Regionale 13/06/2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio), rubricato “Obbligo di regolarità contributiva” ha disposto che l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche è soggetto alla sussistenza della regolarità contributiva.
In particolare, il comma 1 della suddetta disposizione regionale prevede che “… Il rilascio, la cessione e la reintestazione delle autorizzazioni e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggette alla sussistenza della regolarità contributiva di cui all' articolo 1, comma 1176 della l. 296/2006.”.
Però, l’Articolo 6, comma 3 del medesimo Testo unico dispone che: “… Il presente testo unico non si applica:
…... c) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni relative alla assegnazione dei posteggi, di cui all'articolo 4, comma 4 del medesimo decreto;”.
La disposizione regionale sul commercio su aree pubbliche di cui all’Articolo 45 fa riferimento al rilascio di un titolo autorizzatorio o alla presentazione di una SCIA, mentre la vendita da parte dei produttori agricoli prevista dall’Articolo 4, comma 4 del Decreto legislativo 228/2001 è soggetta a semplice comunicazione, che non da vita neppure ad un vero e proprio procedimento amministrativo. Anche nel caso di commercio su aree pubbliche mediante posteggio non viene rilasciata all’imprenditore agricolo alcuna autorizzazione ma solo una concessione per l’occupazione del suolo pubblico. Inoltre, l’assoggettabilità al Testo unico delle “disposizioni relative alla assegnazione dei posteggi” è da intendersi riferita ai criteri di assegnazione dei posteggi e non anche alla assoggettabilità alla verifica di regolarità contributiva degli imprenditori agricoli, in quanto quest’ultima non espressamente prevista dalla norma regionale.
Tutto ciò premesso, a parere dello scrivente, le disposizioni sul DURC si applicano solo alle fattispecie commerciali (autorizzazione e SCIA) e non anche alla vendita diretta dei prodotti agricoli su area pubblica. Una interpretazione estensiva che estenda l’applicazione del DURC prevista per i commercianti su area pubblica agli imprenditori agricoli non supportata da una espressa previsione regionale potrebbe costituire una ipotesi di aggravio del procedimento ai sensi dell’Articolo 1, comma 2 della Legge 241/1990.
15 maggio 2024 Ambrogio Fichera
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