Cig per affidamento prestazioni artistiche

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
16 Maggio 2024

Per prestazioni artistiche, nello specifico affidamento alla Banda locale del paese per l’esecuzione di alcuni brani in occasione di una commemorazione, il CIG va richiesto?

Se non va chiesto in base a quale articolo? L'importo è dai 500 euro ai 700 euro.

Risposta

E' obbligatorio richiedere il codice CIG, ai fini della tracciabilità, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, a prescindere dall’importo degli stessi e dalle modalità di affidamento e quindi anche per i contratti esclusi dall’obbligo del versamento del contributo in favore dell’Autorità.

Per gli affidamenti sotto i 5.000 euro il CIG su piattaforme certificate slitta al 1° ottobre 2024, mentre fino al 30 settembre 2024, la piattaforma ANAC potrà essere utilizzata anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro

Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie: i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti (articolo 56, comma 1, lett. m) del Codice dei contratti pubblici; gli appalti di cui all’articolo 56, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici; gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui agli articoli 142, comma 4,  e 146, comma 3, del Codice dei contratti pubblici; il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall’ente (vedi faq C 2); l’amministrazione diretta; i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate (vedi faq C 4); gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori (vedi faq C 5); gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego), (vedi faq C 6); le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese sono state tipizzate dall’amministrazione mediante l’introduzione di un elenco dettagliato all’interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione, non sono connesse a contratti d’appalto, sono imprevedibili, indifferibili e finalizzate alla realizzazione di finalità istituzionali dell’Ente.  Per maggiori dettagli, si invita a consultare le numerose indicazioni fornite dalla Corte dei Conti (fra tutte, si segnalano le recenti sentenze delle Sezioni Giurisdizionali per la Regione Molise n. 44/2023 e per la Regione Calabria n. 115/2023); l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi (vedi par. 3.5 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023); ; i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative (par. 3.11 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023); i contratti dell’Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto (par. 3.12 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023); le convenzioni in materia di difesa, protezione civile e prevenzione contro i pericoli sottoscritte da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, di cui all’art. 56, comma 1, lett. n) del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui questi rivestano carattere non oneroso per l’amministrazione procedente (par. 2.8 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023); la sponsorizzazione pura di cui all’art. 134, del Codice dei contratti pubblici (vedi par. 2.10 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023); i contratti aventi ad oggetto i servizi forniti da banche centrali di cui all’art. 56, comma 1, letti) del Codice dei contratti pubblici.

15 maggio 2024            Eugenio De Carlo

 

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