Iscrizione nelle liste elettorali in seguito a revoca delle misure di sicurezza

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
16 Maggio 2024

Nel certificato del casellario di un cittadino risulta la revoca delle misure di sicurezza disposta con provvedimento del 24/04.

Si può procedere all'iscrizione del cittadino oppure occorre che il certificato del casellario risulti nullo?

Risposta

L’articolo 2, n. 1, lettera c) del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, dispone che “non sono elettori .......... c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi”.

In pratica, quando viene disposta una delle misure suddette, la perdita del diritto elettorale si produce, per l’interessato, non dalla data cui il provvedimento viene emesso, bensì nel momento in cui viene effettivamente eseguito; la condizione di incapacità permane "finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi", fino a quando la misura stessa viene sospesa o cessa per qualunque causa.

Pertanto nel caso in esame se vi è un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che revoca la misura di sicurezza il cittadino dovrà essere re-iscritto nelle liste elettorali nella prima revisione elettorale utile. Essendo in un periodo pre-elettorale ed essendo trascorso il termine della terza tornata straordinaria (30 giorni prima della votazione) occorrerà procedere con un’ammissione alla votazione disposta dalla Commissione Elettorale Circondariale su istanza dell’interessato.

In caso di accoglimento, il Sindaco notificherà una attestazione di ammissione al voto, nella quale è indicata la sezione elettorale presso quale è stato assegnato l’elettorale. Il Sindaco dovrà dare notizia dell’ammissione al voto al Presidenti di seggio interessato. L’iscrizione nella lista elettorale dovrà essere eseguita entro il mese successivo a quello in cui si è svolta la consultazione (articolo 32, d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, con le modifiche dell’articolo 3 della Legge 7 febbraio 1979, n. 40).

Per quanto riguarda la mancata corrispondenza tra le comunicazioni che le sono pervenute e le risultanze del Casellario, richiamo la precisazione contenuta nel paragrafo 116 della Circolare del Ministero dell’Interno n. 2600/L del 1° febbraio 1986: “....Ed invero, è principio indiscusso che le annotazioni che si conservano nel casellario giudiziale hanno carattere meramente certificativo e non costitutivo, nel senso, cioè, che non è l'annotazione che crea il precedente penale a carico di una determinata persona, così che, in mancanza dell'annotazione, possa ritenersi che la persona è incensurata. Il precedente sussiste, invece, in forza della pronuncia giudiziaria o di altro provvedimento del giudice, mentre l'annotazione nel casellario serve principalmente a dare di esso, attraverso il certificato penale, una prova più facilmente acquisibile. Nulla vieta, però, che tale prova possa essere desunta da una diversa documentazione che faccia ugualmente fede.”

15 Maggio 2024            Andrea Dallatomasina

 

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