Proroga oltre 36 mesi dei contratti di lavoro interinale

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
16 Maggio 2024

Si chiede se è possibile prorogare il contratto di lavoro con dipendenti assunti tramite Agenzia interinale allo scadere dei 36 mesi di servizio? È possibile mantenere in servizio il dipendente cambiando agenzia?

Risposta

L’art. 52, c. 1, CCNL 21.5.2018 dispone:

1. Gli enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia”.

In particolare, l’art. 34, c. 2, D.Lgs. n. 81/2015 dispone:

2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24."

Pertanto, si applica innanzitutto l’art. 19, c. 1, D.Lgs. n. 81/2015:

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori."

Ne segue che il contratto di somministrazione può avere ordinariamente una durata massima di dodici mesi.

Eccezionalmente, si può arrivare a una durata massima di ventiquattro mesi, qualora ricorra almeno una delle condizioni sopra elencate.

Si ritiene che, per gli enti locali, ciò avvenga quando sia necessario sostituire un altro lavoratore.

Si rammenta peraltro che i vincoli finanziari dettati dall’art. 9, c. 28, D.Lgs. n. 78/2010 valgono anche per la somministrazione di lavoro (tetto di spesa impegnata nel 2009).

Dunque, si deve escludere che un contratto di somministrazione possa avere durata complessiva superiore ai 24 mesi (durata massima condizionata dalla causale di sostituzione di personale).

13 maggio 2024             Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7371, sintomo n. 7470

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×