Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede se è possibile prorogare, per un massimo di 3 mesi dopo la scadenza del mandato elettorale del sindaco (per dare continuità all'Area e per il tempo necessario a nuova procedura), l'incarico di Responsabile di Area apicale (non qualifica dirigenziale, ma EQ) assunto ai sensi dell'art. 110 c. 1 D.Lgs. 267/2000?
Si ritiene che tale proroga non sia consentita, poiché la norma contenuta nell’art. 110 TUEL non autorizza letture estensive:
“3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. (…)”.
La sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei conti (del. n. 220/2021/PAR) ha confermato indirettamente tale principio, rilevando quanto segue:
“Valorizzando i suddetti elementi, la Corte di cassazione ha affermato, quanto alla durata minima degli incarichi a contratto ex art. 110 TUEL, il principio di diritto per cui “In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione si applica l’art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo modificato dall’art. 14 sexies D.L. n. 115 del 2005, convertito con modificazioni nella l. n. 168 del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l’art. 110, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali), il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.
La disciplina statale integra quella degli enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata minima dell’incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l’incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell’intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell’ipotesi di cessazione di tale mandato”."
13 maggio 2024 Massimo Monteverdi
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