Riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiNel caso si voglia fare nuove assunzioni occorre rispettare comunque l'art. dell'art. 1, comma 557 e ss. della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche se l'ente rientra nell'applicazione dell'art.7 DPCM 17/03/2020?
Si rammenta che l’art. 7, c. 1, D.M. 17 marzo 2020 dispone:
“1. La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”
Dunque, se le assunzioni a cui si riferisce il quesito sono a tempo indeterminato e rientrano negli spazi finanziari calcolati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, la spesa relativa non è soggetta al rispetto del limite previsto dai commi 557 e segg., L. n. 296/2006.
Se, invece, le assunzioni da prevedere sono a tempo determinato, il rispetto dei commi citati è previsto dall’art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010 che dispone:
"Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.”
Pertanto, per poter assumere a tempo determinato con una spesa pari a quella impegnata nel 2009 è indispensabile essere in regola con i limiti dei commi 557 e seguenti.
In caso contrario, è possibile assumere a tempo determinato fino al 50% della spesa 2009.
13 maggio 2024 Massimo Monteverdi
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