Obblighi dell’agente di polizia locale accertatore della dimora abituale e valutazioni dell’ufficiale d’anagrafe

Risposta del Dott. Marco Massavelli

Quesiti
di Massavelli Marco
14 Maggio 2024

Si chiede quali siano gli obblighi dell'agente di Polizia Locale durante l’accertamento anagrafico presso l’abitazione del richiedente.

Risposta

In base alla normativa vigente, costituita dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, la titolarità del procedimento di iscrizione/cancellazione anagrafica, previo accertamento della sussistenza o meno del requisito imprescindibile della dimora abituale, spetta all'ufficiale d'anagrafe, il quale ordina agli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati.

La polizia municipale deve pertanto accertare la sussistenza concreta della dimora abituale e, a tal fine, può assumere tutte le informazioni funzionali allo scopo, se necessario e richiesto dall'ufficiale di anagrafe.

Illuminante, sul punto, la circolare del Ministero dell'interno 29 maggio 1995, n. 8 - Precisazioni sull'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, di cittadini italiani – che invita la polizia municipale ad utilizzare il noto modello di verbale edito dall'Istat contenente notizie da acquisire ai fini dell'accertamento dell'abitualità della dimora del soggetto, nonché a raccogliere aliunde ulteriori elementi utili allo scopo, significando però che le risposte alle domande indicate nel verbale non devono essere necessariamente confortate da un'idonea documentazione a carico dell'interessato.

L'istruzione ministeriale ritiene infatti illegittima una richiesta di idonea documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio comunale, ovvero la conferma di una disponibilità di un'abitazione, e magari, nel caso di persone coniugate, la contemporanea iscrizione di tutti i componenti il nucleo familiare, ovvero procedere all'accertamento dell'eventuale esistenza di precedenti penali a carico del richiedente l'iscrizione ("Compito precipuo dell'ufficiale di anagrafe è quello di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal cittadino, cioè l'intenzione di risiedere nel comune, e la res facti, ovverosia l'effettiva presenza abituale dello stesso, che dovrà formare oggetto di apposito accertamento disposto dall'ufficiale di anagrafe, cui spetta esclusivamente la decisione finale - accoglimento o meno – della richiesta di iscrizione anagrafica. A formare tale convincimento ben possono concorrere altri elementi di valutazione, quale l'esercizio di un qualsiasi tipo di attività lavorativa, l'acquisto o la locazione di un immobile da adibire ad abitazione, ma non può certo presumersi che in mancanza di tali elementi il soggetto non potrà dimorare abitualmente.").

Inoltre la circolare precisa che "...non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell'alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in roulottes". Con ciò, il Ministero precisa che non si vuol certo sostenere che vadano accolte indiscriminatamente le richieste di iscrizione anagrafica in base alla sola manifestazione di volontà dell'interessato, ma che vi sia la necessità di attenersi scrupolosamente alla vigente legislazione ed alle istruzioni impartite sia dal Ministero che dall'Istituto nazionale di statistica, che ai sensi dell'articolo  12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , esercitano la vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi.
Infatti, d'intesa con il suddetto Istituto, è stato predisposto il verbale di accertamento da usarsi dalla polizia municipale, su richiesta dell'ufficiale di anagrafe, per gli accertamenti da effettuare in caso di cambio di residenza e di abitazione: dall'esame dell'esemplare di tale verbale si trae un complesso di notizie che, nel loro insieme, sono mirate a determinare il convincimento dell'ufficiale di anagrafe sull'abitualità della dimora del soggetto.
Ovviamente l'accertamento non si esaurirà nella compilazione del predetto verbale e l'ufficiale di anagrafe potrà assumere aliunde ulteriori elementi utili allo scopo, ma non può assolutamente sostenersi che le risposte alle domande indicate nel verbale in questione devono essere necessariamente confortate da idonea documentazione a carico dell'interessato.

L’operatore a cui è stata affidata la verifica delle residenze non può esimersi dall’effettuare tutte le verifiche necessarie a rispondere al punto finale indicato nel verbale: sussiste, o meno, la dimora abituale, in base agli elementi raccolti?

Non vi è alcun limite al numero degli accertamenti, benché l’ufficiale d’anagrafe abbia certamente il compito di invitare l’accertatore a eseguirne più di uno, se necessario, o, al contrario, fermarsi nella sua attività di “indagine” in quanto gli elementi sono da ritenersi sufficienti.

Vi sono elementi “di contorno” che potranno certamente incidere nella valutazione dell’agente accertatore ma che non dovranno mai incidere direttamente nella valutazione della residenza da parte dell’ufficiale d’anagrafe.

Tra questi la natura dell’alloggio (in base alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 8/1995) e altresì le condizioni igienicosanitarie, come da parere del Consiglio di Stato reso il 13 giugno 2012 e diffuso poi dal Ministero dell'Interno nella circolare n. 1/2013.

Il sovraffollamento, lo sfratto in corso, le precarie condizioni igienico-sanitarie, la palese inagibilità dell’edificio, a prescindere dalla presenza fisica del cittadino, potranno portare a una valutazione più accurata della dimora abituale ma non dovranno incidere sull’iscrizione anagrafica: l’agente accertatore potrà, invece, riferire quanto accertato – anche fornendo copia del verbale – agli altri uffici eventualmente preposti alla verifica di tali condizioni.

Il personale accertatore ha, naturalmente, una certa autonomia nel compiere gli accertamenti; ciò che conta è la compilazione puntuale del verbale predisposto dall’Istat.

Vi sono indizi che egli potrà raccogliere e riportare – lo stato della casa, le informazioni dei vicini, i nomi su campanello e buca delle lettere – ma la ricerca di tali indizi non dovrà mai andare a ledere la sfera privata del cittadino, andando ad esempio a controllare cosa c’è negli armadi.

Quale norma prevede un’azione così invasiva? Nessuna!

Va ricordato, infine, che di quanto scritto nel verbale risponde esclusivamente l’agente accertatore.

13 Maggio 2024            Marco Massavelli

 

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