Novità sulle modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede se il limite previsto dall'art. 1 comma 471 della legge 147/2013, che ha esteso dal 01.01.20214, a tutti gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici, il limite previsto dall'art. 23-ter del dl 201/2011 (25% del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza) sia applicabile anche in caso di "scavalco di eccedenza" ex art. 1- comma 557 L.311/2004, autorizzato dall'Ente di appartenenza.
L’art. 1, c. 471, L. n. 147/2013 dispone:
“471. A decorrere dal 1º gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.”
La norma di cui al citato art. 23-ter pone un tetto complessivo ai compensi in questione:
“1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.”
Il comma 1 quantifica il tetto massimo con “il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione”.
Il comma 2 precisa che, qualora un dipendente pubblico sia chiamato a svolgere funzioni direttive “presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti”, non potrà ricevere per quell’incarico più del 25% della sua retribuzione da dipendente.
In generale, dunque, poiché un incarico ex comma 557 comporta la stipula di un contratto a tempo determinato, i relativi compensi rientrano nel totale di cui al comma 1.
Come detto, invece, il comma 2 si riferisce a incarichi che non riguardano gli enti locali e dunque non rilevano gli incarichi ex comma 557.
13 maggio 2024 Massimo Monteverdi
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