Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiDobbiamo affidare il servizio di gestione della casa di riposo per anziani. Si chiede se sia necessario l’inserimento della clausola sociale, considerato che i dipendenti assunti dalla cooperativa uscente sono molti e questo ha fatto sì che nessuno abbia partecipato alla prima manifestazione di interesse fatta dal comune.
Recente giurisprudenza espressa dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 29 marzo 2024, n. 255 ha rammentato che la giurisprudenza amministrativa ha interpretato la portata obbligatoria della clausola sociale nei seguenti termini.
La clausola cd. sociale va formulata e intesa in maniera elastica e non rigida, rimettendo all'operatore economico concorrente finanche la valutazione in merito all'assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario, anche perché solo in questi termini essa è conforme al criterio secondo cui l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 novembre 2023 n. 9790; parere Cons. Stato 21 novembre 2018).
Ciò significa che la clausola sociale non obbliga l’aggiudicatario ad assumere tutto il personale in carico all’appaltatore uscente né tanto meno ad applicargli le medesime condizioni contrattuali e lo stesso inquadramento né, infine, a riconoscergli l’anzianità pregressa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2020, n. 6761; Id, 16 gennaio 2020 n. 389);
Deve essere necessariamente rimessa al concorrente la scelta sulle modalità di attuazione della clausola sociale, incluso l’inquadramento da attribuire ai lavoratori, spettando allo stesso operatore l’onere di formulare la proposta contrattuale anche attraverso il progetto di assorbimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1° settembre 2020 n. 5338), residuando soltanto un obbligo di salvaguardare i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo.
Pertanto la giurisprudenza ha escluso che la clausola sociale possa implicare la conservazione obbligatoria dell’inquadramento e dell’anzianità del lavoratore e ribadito che l’appaltatore può in sostanza organizzare le unità costituenti la forza-lavoro come meglio ritiene opportuno. Dunque la c.d. “clausola sociale” va formulata e intesa in maniera elastica e non rigida, rimettendo all’operatore economico concorrente finanche la valutazione in merito all’assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario.
Infatti, secondo il citato TAR, soltanto stemperando la vincolatività della clausola “essa è conforme al criterio secondo cui l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva”. In altre parole, ad avviso del TAR predetto, “la clausola sociale non obbliga l’aggiudicatario ad assumere tutto il personale in carico all’appaltatore uscente né tanto meno ad applicargli le medesime condizioni contrattuali e lo stesso inquadramento né, infine, a riconoscergli l’anzianità pregressa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2020, n. 6761; Id, 16 gennaio 2020 n. 389) […] deve essere necessariamente rimessa al concorrente la scelta sulle modalità di attuazione della clausola sociale, incluso l’inquadramento da attribuire ai lavoratori, spettando allo stesso operatore l’onere di formulare la proposta contrattuale anche attraverso il progetto di assorbimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 settembre 2020 n. 5338), residuando soltanto un obbligo di salvaguardare i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo”.
13 Maggio 2024 Eugenio De Carlo
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Risposta del Dott. Alessandro Giordano
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