L’INPS ha chiarito che un “lavoratore avente diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell’INPS, in caso di un evento verificatosi durante un soggiorno temporaneo all'estero, conservi il diritto all’indennità economica nella misura e modalità previste dalla normativa italiana.”
In generale, è necessaria una “adeguata certificazione medica contenente tutti i dati ritenuti essenziali ai sensi della normativa italiana (intestazione, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, indirizzo di reperibilità, data di redazione, timbro e firma del medico)."
La certificazione medica dovrà essere rilasciata nel rispetto della legislazione del Paese in cui si trova il lavoratore.
In caso di ricovero in un Paese dell’Unione europea, l’INPS specifica:
“Nel caso di malattia insorta in un Paese dell’Unione Europea, i Regolamenti comunitari (Regolamento n. 883 del 2004 ed il Regolamento di applicazione n. 987 del 2009) prevedono che venga applicata la legislazione del Paese dove risiede l’Istituzione competente, ossia quella presso la quale è assicurato il lavoratore."
Per accertare il diritto del lavoratore al trattamento economico equivalente, il primo giorno dell’evento ci si deve rivolgere al medico del Paese in cui il lavoratore soggiorna temporaneamente per ottenere la certificazione dello stato di incapacità lavorativa.
In base alla legislazione italiana, il lavoratore è tenuto a trasmettere il certificato compilato in tutti i suoi dati entro due giorni dal rilascio alla Sede INPS competente, sulla base della residenza del lavoratore in Italia.
Entro lo stesso termine, il lavoratore è obbligato a trasmettere al datore di lavoro l’attestato della malattia (ovvero il certificato privo dei dati relativi alla diagnosi).
In entrambi i casi, se il giorno di scadenza del termine è festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
Ai fini del rispetto dei termini di invio, è consentito anticipare la trasmissione del certificato via fax, PEC o e-mail, fermo restando l’obbligo a presentare il certificato originale.
Nel caso in cui il medico curante nello Stato in cui si soggiorna temporaneamente non sia abilitato o non sia tenuto, ai sensi della legislazione del luogo, al rilascio della certificazione di incapacità al lavoro, il lavoratore si deve rivolgere all’Istituzione del luogo in cui si soggiorna temporaneamente.
Tale Istituzione provvede, attraverso il medico da essa incaricata, all’accertamento dell’incapacità al lavoro, alla compilazione del certificato e alla trasmissione dello stesso all’Istituzione competente italiana, mediante i flussi previsti dagli accordi comunitari vigenti.
L’INPS chiarisce che: "Ai sensi dei citati regolamenti comunitari non è previsto alcun obbligo di traduzione in lingua italiana della certificazione prodotta nella lingua del Paese in cui soggiorni al momento in cui è sorta la malattia. Tale onere grava quindi in capo all’INPS.”
Quanto sopra si applica perciò al caso di ricovero in Romania.
Per quanto riguarda un eventuale ricovero in Moldova, verificato che l’Italia ha stipulato con tale Paese una convenzione di sicurezza sociale (ratificata nel 2023 e entrata in vigore il 1° dicembre 2023), valgono le medesime regole illustrate per i Paesi facenti parte dell’Unione europea.
13 maggio 2024 Massimo Monteverdi
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