Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art.14 co. 4 lett. g) del Dlgs 150/2009 - delibera ANAC n. 213 del 23 aprile 2024

Verifica al 31 maggio e attestazioni OIV/NIV entro il 15 luglio 2024

Servizi Comunali Performance Trasparenza
di De Carlo Eugenio
13 Maggio 2024

 

L’ANAC con la recente delibera n. 213 del 23 aprile 2024 ha previsto anche quest’anno il monitoraggio, a campione, degli obblighi di pubblicazione disciplinati dal d.lgs. n. 33 del 2013.
Il termine per la pubblicazione delle attestazioni da parte dell’OIV/NIV è il 15 luglio 2024.
Il monitoraggio e la pubblicazione dei dati al 31 maggio 2024 riguardano le seguenti tipologie di dati per gli EELL:

  • Consulenti e collaboratori (art. 15 d.lgs. n. 33/13)
  • Performance (art. 10, co. 8, e art. 20 d.lgs. n. 33/13)
  • Enti controllati (art. 22 d.lgs. n. 33/13)
  • Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27 d.lgs. n. 33/13)
  • Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30 d.lgs. n. 33/13)
  • Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31 d.lgs. n. 33/13)
  • Servizi erogati (art. 32 d.lgs. n. 33/13)
  • Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41, co. 1 d.lgs. n. 33/13)
  • Pianificazione e governo del territorio (art. 39 d.lgs. n. 33/13)

Modalità
L’invio ad ANAC della scheda delle verifiche di rilevazione al 31 maggio 2024 e della relativa attestazione, deve avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo dell’applicativo web. Ogni altra modalità utilizzata non sarà ritenuta valida.

Competenze
L’attestazione degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, completa della scheda delle verifiche di rilevazione al 31 maggio 2024, deve essere pubblicata dal RPCT nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” sotto-sezione di primo livello “Controlli e rilievi sull’amministrazione”, sotto-sezione di secondo livello “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”, “Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione” entro il 15 luglio 2024.
Gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, che hanno evidenziato al 31 maggio 2024 nella scheda di rilevazione – fornita nell’applicativo web - carenze di pubblicazione nella colonna “completezza di contenuto”, avranno cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando al 30 novembre 2024 il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione.
I suddetti organismi, a partire dal 2 dicembre 2024, utilizzeranno l’applicativo web fornito dall’Autorità per annotare gli esiti di detto monitoraggio nella specifica scheda, aggiornando i valori attribuiti nella colonna “completezza di contenuto”.
Gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe potranno, inoltre, annotare e dare evidenza dello svolgimento di eventuali verifiche ulteriori rispetto a quelle della colonna “completezza di contenuto” (es. formato aperto, aggiornamento) nella sezione “dati generali” dell’applicativo OIV all’interno del box “Esiti emersi da ulteriori verifiche” e darne sintetica esposizione in una propria relazione, da pubblicare a corredo della scheda di monitoraggio.

L’invio ad ANAC della scheda delle verifiche di monitoraggio al 30 novembre 2024 e della relativa attestazione, deve avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo dell’applicativo web.

Vigilanza
L’ANAC vigila sull’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente effettuando verifiche, d’ufficio o su segnalazione, sui siti web istituzionali delle amministrazioni tenute all’applicazione delle disposizioni previste dal d.lgs. 33/2013. 

Documenti utili
Per gli anni precedenti è consultabile la documentazione all’indirizzo: https://www.anticorruzione.it/amministrazione-trasparente/controlli-e-rilievi-sull-amministrazione/attestazioni-oiv-o-struttura-analoga.

 

Articolo di Eugenio De Carlo


Per saperne di più visualizza:  


FAQ ANAC relative agli obblighi dei contenuti sopra indicati oggetto di monitoraggio:
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15, d.lgs.) 
1. Come vengono assolti gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza? 
Le amministrazioni adempiono agli obblighi di pubblicazione in esame pubblicando i dati nella sottosezione “Consulenti e collaboratori” di AT oppure, avvalendosi dell’art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti al DFP, titolare della Banca Dati Anagrafe delle prestazioni Unificata, assicurando l’inserimento nella predetta sottosezione del collegamento ipertestuale alla banca dati. Ciò è possibile stante la corrispondenza dei dati pubblicati in detta Banca dati e quelli dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013. 
2. Come si individuano gli incarichi di collaborazione e consulenza che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013? 
L’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che le amministrazioni pubblichino i dati relativi a tutti gli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti a soggetti esterni all’amministrazione a qualsiasi titolo. Tenuto conto della eterogeneità di detti incarichi, è rimessa a ciascuna amministrazione l’individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione. 
3. Tra gli incarichi da pubblicare ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013 rientrano anche gli incarichi e le cariche a titolo gratuito? 
L’art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito. 
4. Quali sono i dati da pubblicare ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013? 
Per ciascun titolare di incarico di collaborazione e consulenza devono essere pubblicati i seguenti dati: 1. gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; 2. il curriculum vitae; 3. i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali; 4. i compensi comunque denominati relativi al rapporto di consulenza o collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione di risultato; 5. l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. 
5. Dove devono essere pubblicati i dati ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013? 
I dati di cui all’art 15 d.lgs. 33/2013 devono essere pubblicati sul sito istituzionale all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”. 
6. Quando devono essere pubblicati i dati sugli incarichi di consulenza o di collaborazione ex art. 15 d.lgs. 33/2013 del d.lgs. n. 33/2013? 
I dati sugli incarichi di consulenza o di collaborazione vanno pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso. 
7. Quali sono le modalità di pubblicazione dei dati degli incarichi di consulenza o di collaborazione ex art. 15 d.lgs. 33/2013? 
I dati vanno pubblicati secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto e che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Le tabelle, che riportano l’oggetto, durata e compenso dell'incarico, devono essere aggiornate tempestivamente. 
8. Quali sono le modalità di pubblicazione dei dati sui compensi relativi agli incarichi di consulenza o di collaborazione ex art. 15 d.lgs. 33/2013? 
I dati sui compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, non devono essere riportati all’interno dei curricula ma di essi deve essere data separata evidenza. Inoltre, i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del dipendente o collaboratore e consulente, con specifica indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 
9. Secondo quale modello occorre pubblicare il curriculum vitae dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013? 
È preferibile pubblicare i curricula secondo il modello comune europeo, con un’attenta selezione dei dati in essi contenuti ai fini del rispetto della tutela della riservatezza. In ogni caso, possono essere pubblicati anche curricula redatti in forme alternative al modello europeo, purché contenenti i dati essenziali e, possibilmente, le stesse tipologie di informazioni previste nel modello europeo. 
10. Come si individuano i dati relativi agli incarichi o alle cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione previsti dall’art. 15, co. 1, lett. c) del d.lgs. 33/2013? 
Sulla nozione di “incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati” si deve far riferimento all’art. 1, co. 2, lett. d) d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 che li definisce come quelle società e quegli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici. L’Autorità (cfr. ad. es. delibere n.ri 163/2016, 211/2016, 624/2017 e 533/2019) ha qualificato tali enti come “soggetti appositamente concepiti con forti componenti di ibridazione, che hanno larghi tratti privatistici, ma con vincoli di regolazione o di vigilanza o di controllo che li riconducono all’apparato pubblicistico. Suddetto universo di enti ha uno spettro più ampio rispetto agli enti di diritto privato in controllo pubblico, che di privatistico hanno la veste formale e taluni modi di azione, ma che nascondono un’anima pubblicistica per ciò che attiene alla loro mission essenzialmente pubblica”. Sono incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati certamente le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente (art. 1, co. 2, lett. e) d.lgs. 39/2013). La ratio sottesa alla previsione dell’art. 15, co. 1, lett. c) del d.lgs. 33/2013 è, tra l’altro, il controllo sociale sulla spesa nell’attribuzione di incarichi e sulla presenza di eventuali conflitti di interesse. Le amministrazioni sono, quindi, tenute a pubblicare i dati relativi allo svolgimento delle cariche e degli incarichi in enti di diritto privato che sono regolati o finanziati non solo dalla stessa amministrazione che conferisce l’incarico, ma anche da ogni altra amministrazione pubblica. 
Quali sono le conseguenze della mancata pubblicazione dei dati sui consulenti e collaboratori? 
La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni con l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato e la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica di tali dati sono condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. L’omessa pubblicazione dei predetti dati, determina, inoltre, ai sensi dell’art. 15, co. 3: 1. la responsabilità disciplinare del dirigente che ha disposto il pagamento del corrispettivo, accertata all’esito del relativo procedimento; 2. il pagamento di una sanzione pari alla somma liquidata, sempre a carico del dirigente che ha disposto l’erogazione del compenso, fatto salvo il risarcimento del danno ingiusto derivante dal mancato esercizio dell’attività obbligatoria. Ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 2058 c.c., può essere chiesto il risarcimento del danno anche in forma specifica (cfr. art. 30 d.lgs. 104/2010). 
12. Che tipo di responsabilità grava sul dirigente nel caso in cui ometta la pubblicazione dei dati di cui all’art. 15? 
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 comporta le conseguenze di cui al comma 3 del medesimo articolo, per le quali si rimanda alla FAQ precedente. 
13. Che natura ha la sanzione per la mancata pubblicazione dei dati sugli incarichi di collaborazione o consulenza prevista dall’art. 15, co. 3, del d.lgs. 33/2013? 
La sanzione ha natura disciplinare, in quanto irrogata all’esito di procedimento disciplinare, come espressamente stabilito dal medesimo comma 3, di competenza dell’amministrazione. Al procedimento di irrogazione di tale sanzione non si applicano le previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale» che riguarda le sole sanzioni amministrative. 
14. Gli incarichi conferiti o autorizzati da un’amministrazione ai propri dipendenti vanno pubblicati ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013? 
Gli incarichi conferiti o autorizzati da un’amministrazione ai propri dipendenti non devono essere pubblicati ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013 che concerne gli incarichi affidati a soggetti esterni all’amministrazione. Tali incarichi vanno pubblicati ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013 nella diversa sotto-sezione “Personale” - “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”. 
15. Per i componenti del Collegio sindacale devono essere pubblicati i dati relativi all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013? 
Sì, in quanto nei loro confronti si configura il conferimento di un incarico di collaborazione e/o di consulenza. 
16. Per i componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere pubblicati i dati relativi all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013? 
Sì, in quanto il relativo incarico è riconducibile a quelli di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013. 

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26-27, d.lgs. 33/2013) 
1. Quali sono gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici erogati in favore di soggetti pubblici o privati, per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013? 
Si tratta di tutti quegli atti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere una persona o un ente sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto superiore a 1.000 euro mediante l’erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l’effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse. 
2. I provvedimenti di incentivazione all’uso di fonti rinnovabili e i titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici rientrano fra i sussidi, sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di cui all’art. 26 del d.lgs. 33/2013? 
Sì. I provvedimenti di incentivo all’uso di fonti rinnovabili e i titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici, rientrano nell’ambito delle “sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” di cui all’art. 26 del d.lgs. 33/2013, con conseguente obbligo di pubblicazione, ove di importo complessivamente superiore a 1.000 euro, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 solo ove connotati da un valore economico ben definito a priori per legge. Sono invece esclusi quei titoli che certificano il conseguimento di risparmi energetici che hanno un valore economico che non è fissato per legge o comunque non definibile a priori ma che, una volta riconosciuti e rilasciati, possono essere scambiati e valorizzati o su apposite piattaforme di mercato o attraverso contrattazioni bilaterali. 
3. Quando devono essere pubblicati gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013? 
La pubblicazione deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio in quanto costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento di concessione. 
4. Quali sono le modalità di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013? 
La pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è organizzata in un unico elenco per ogni anno. L’elenco può anche prevedere collegamenti che rinviano alle pagine web nelle quali sono riportati i relativi provvedimenti finali. Tale elenco deve essere poi pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale dell’amministrazione e/o ente secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. 
5. Quali sono gli accorgimenti per la tutela del diritto alla riservatezza che le amministrazioni devono adottare per la pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari di vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013? 
Le amministrazioni e gli enti non devono pubblicare i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione dei vantaggi economici di qualunque genere, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, adottando tutti gli accorgimenti idonei ad evitare che tali dati siano resi pubblici. In tali casi è necessario, quindi, oscurare i dati da cui si possano ricavare, anche solo indirettamente, qualsiasi tipo di informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. 
6. Nel caso in cui l’amministrazione modifichi o revochi un atto di concessione di vantaggi economici, cosa occorre fare ai fini della pubblicazione? 
Qualora l’amministrazione modifichi o revochi un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non devono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dia atto delle avvenute modificazioni. 

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio (art 30, d.lgs. 33/2013) 
1. Quali sono le informazioni sui beni immobili e sulla gestione del patrimonio immobiliare da pubblicare ai sensi dell’art. 30, d.lgs. 33/2013? 
Con riferimento ai beni immobili e alla gestione del patrimonio immobiliare le pubbliche amministrazioni, ferme restando le previsioni dell’art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, sono tenute a pubblicare: a) le informazioni identificative degli immobili posseduti; b) le informazioni identificative degli immobili detenuti; c) le informazioni sui canoni di locazione o di affitto versati o percepiti; 
Nel caso in cui non siano posseduti e/o detenuti immobili nonché previsti canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, è comunque necessario dare specifica evidenza di tale circostanza. Il fine della pubblicazione di tali dati è quello di consentire alla collettività di valutare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, anche patrimoniali, nel perseguimento delle funzioni istituzionali. 
2. In quale sottosezione vanno pubblicati i dati relativi ai beni immobili di cui all'art. 30 del d.lgs. 33/2013? 
È opportuno che ai dati relativi agli immobili vengano dedicate apposite sottosezioni, Patrimonio immobiliare e Canoni di Locazione o affitto (cfr. allegato 1 delibera Anac 1310/2016) 
3. Quale è il patrimonio immobiliare delle pubbliche amministrazioni per cui sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 30, d.lgs. 33/2013? 
Ogni amministrazione è tenuta a rendere pubblico il patrimonio immobiliare a propria disposizione, posseduto in ragione di un titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento o semplicemente detenuto. Appare opportuno che venga specificato nella sottosezione Patrimonio immobiliare anche il titolo in forza del quale si possiede o detiene. Ciò in quanto, in generale, tutti i beni patrimoniali, non solo quelli di proprietà, generano oneri nel bilancio dell’amministrazione connessi anche semplicemente al loro mantenimento. 
4. Come identificare gli immobili per consentire alle amministrazioni di adempiere in modo uniforme agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 30, d.lgs. 33/2013? 
L’Autorità ritiene, al fine di garantire una pubblicazione uniforme per tutte le amministrazioni, che sia opportuno che le informazioni sugli immobili siano rese sulla base dei dati catastali. 
5. Tra i canoni di locazione o di affitto percepiti da pubblicare ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 33/2013 devono essere inclusi anche i canoni relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica? 
Sì, con riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sussiste l’obbligo di pubblicare l’elenco degli immobili posseduti e dei canoni di locazione percepiti dall’amministrazione, senza tuttavia indicare i nominativi dei locatari o comunque gli elementi idonei ad identificarli. Ciò in quanto gli assegnatari degli alloggi popolari si connotano per essere soggetti che si trovano in situazioni di disagio economico-sociale e spesso in particolari condizioni di salute e, dunque, la pubblicazione dei nominativi consentirebbe di disvelare questa loro condizione. Nell’elenco degli immobili dovranno essere inclusi, dandone apposita evidenza, anche quelli per i quali non risultano percepiti canoni di locazione. 

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati (art. 32, d.lgs. 33/2013) 
1. Quali sono i dati concernenti i servizi pubblici erogati che devono essere pubblicati ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 33/2013? 
Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono pubblicare e aggiornare tempestivamente la carta di servizi, o il documento analogo, ove sono indicati i livelli minimi di qualità dei servizi e quindi gli impegni assunti nei confronti degli utenti per garantire il rispetto degli standard fissati. La carta dei servizi, anche in considerazione delle funzioni, delle dimensioni e dell’organizzazione del soggetto su cui grava l’obbligo di pubblicazione, può alternativamente consistere in un unico documento o essere articolata in più documenti, distinti per materia o per divisioni/articolazioni dell’ente. Inoltre, una volta individuati annualmente i servizi erogati agli utenti, sia finali sia intermedi, devono essere pubblicati i costi contabilizzati di tali servizi, senza distinguere i costi imputabili al personale da quelli effettivamente sostenuti in relazione al servizio svolto, e il loro andamento nel tempo. Quest’ultimo dato presuppone una opportuna distinzione per annualità dei costi contabilizzati. 
2. Quali sono i soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione relativi ai servizi pubblici erogati ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 33/2013? 
Sono tenuti alla pubblicazione sia le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2001, sia i gestori di servizi pubblici. Per gestori di servizi pubblici si intendono i soggetti indicati all’art. 2-bis (commi 2 e 3) del d.lgs. n. 33/2013 che effettivamente erogano i servizi pubblici, a prescindere dalla natura giuridica rivestita e dalle modalità organizzative, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente in materia di qualità dei servizi pubblici. 
3. Gli enti locali sono tenuti a pubblicare le informazioni sui servizi erogati ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 33/2013? 
Sì. L’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 33/2013 si applica anche agli enti locali, in quanto essi rientrano fra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001. 

Pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società a partecipazione pubblica (art. 22) 
1. I tre requisiti “istituiti”, “vigilati” e “finanziati” riferiti agli enti pubblici nell’art. 22, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, sono da intendersi come cumulativi o alternativi fra loro? 
I tre requisiti richiesti dall’art. 22, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, ossia enti pubblici, comunque denominati, “istituiti”, “vigilati” e “finanziati” dalla amministrazione, sono da intendersi come alternativi e non cumulativi fra di loro. Ad esempio, è prevista la pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati sebbene non finanziati dalle amministrazioni. 
2. Fra gli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall’amministrazione oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, rientrano anche le Istituzioni di cui all’art. 114 del d.lgs. n. 267/2000? 
Sì, le Istituzioni, organismi strumentali dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali dotati di autonomia gestionale, rientrano nel novero degli enti di cui all’art. 22, co. 1, lett. a), in quanto enti pubblici non economici locali ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. n. 267/2000. 
3. Quali sono le società a partecipazione pubblica i cui dati sono oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 33/2013? 
Sono oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, co. 1, lett. b), i dati relativi alle società di cui le amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione, non rilevando l’entità della partecipazione in quanto la norma fa riferimento a partecipazioni anche minoritarie. Non sono invece oggetto di pubblicazione, ai sensi del comma 6 del citato articolo, i dati relativi alle società a partecipazione pubblica con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o altri paesi dell’Unione europea e le loro controllate. Tale esclusione è da intendersi riferita, ad avviso dell’Autorità, anche alle società partecipate che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. 
4. Come si individuano gli enti di diritto privato in controllo pubblico oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013? 
Sono da intendersi, quali enti di diritto privato in controllo pubblico, gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, ivi incluse le fondazioni, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciute, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. In ogni caso, tenuto inoltre conto della eterogeneità degli enti di diritto privato sui quali le amministrazioni esercitano forme di controllo, rientra tra le competenze di ciascuna amministrazione individuare quali fattispecie non siano riconducibili alla categoria “enti di diritto privato in controllo dell’amministrazione”, di cui all’art. 22, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, dandone adeguata motivazione. 
5. Ai fini della configurazione del potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi degli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni, come previsto dall’art. 22, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, il potere di designazione può essere considerato equivalente a quello di nomina? 
Il requisito del potere di nomina da parte dell’amministrazione, dei vertici o dei componenti degli organi dell’ente è equiparato al potere di designazione degli stessi, laddove la nomina conseguente a tale designazione sia, ai sensi di disposizioni normative o statutarie, sostanzialmente vincolata. 
6. Quali sono i dati che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell’art. 22, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013? 
Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare con riferimento agli enti indicati alle lett. a), b) e c) di cui al comma 1 dell’art. 22 i seguenti dati relativi a: a) ragione sociale; b) misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione; c) durata dell'impegno; d) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; e) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e il 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; f) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. 
7. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 22, co.2, del d.lgs. 33/2013, quali sono i dati da pubblicare relativi ai rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società a partecipazione pubblica? 
Occorre pubblicare il nome e il cognome dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo degli enti o delle società controllati e, per ciascuno di essi, il trattamento economico spettante. 
8. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 22, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013 quali oneri gravano sugli amministratori delle società e degli enti? 
Al fine di porre le amministrazioni nella condizione di pubblicare i dati relativi agli incarichi e al trattamento economico complessivo degli amministratori delle società e degli enti, come previsto dall’art. 22, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013, detti amministratori hanno l’obbligo di comunicare ai soci pubblici i predetti dati entro trenta giorni dal conferimento dell’incarico ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. La comunicazione dei dati deve essere effettuata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ciascun socio pubblico o ad altro soggetto individuato dal PIAO o dal PTPCT o da altra disposizione anche regolamentare interna cui i Piani rinviano. 

Pubblicazione dei dati relativi all’attività di pianificazione e governo del territorio (art. 39) 
1. Quali sono gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono pubblicare ai sensi dell’art. 39, co. 1 del d.lgs. n. 33/2013? 
Sono oggetto di specifici obblighi di pubblicazione, tra gli altri, i piani territoriali, i piani di coordinamento, i piani paesistici, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le loro varianti. 
2. Quali ulteriori documenti devono essere pubblicati dalle amministrazioni ai sensi dell’art. 39, co. 2 del d.lgs. n. 33/2013? 
È oggetto di pubblicazione e di continuo aggiornamento ai sensi dell’art. 39, co. 2 del d.lgs. n. 33/2013 tutta la documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie. 
3. Cosa si intende per varianti e proposte di trasformazione urbanistica che comportano “premialità edificatorie”? 
Si tratta di quelle opere di trasformazione urbanistica svolte dal privato (realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse) in cambio, ad esempio, di trasferimento di cubatura e di volumetria, perequazione edilizia, compensazione edilizia ed altre premialità edilizie. 
4. Come va attuata la pubblicazione dei dati di cui all’art. 39? 
Per ciascun atto di pianificazione (art. 39, co. 1) devono essere resi disponibili – oltre ai provvedimenti finali - anche gli schemi di provvedimento precedenti all’approvazione, nonché le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici. Inoltre, come chiarito da ANAC nella delibera 800/2021, per ciascuno atto di pianificazione deve essere resa disponibile e pubblicata insieme (cioè nella stessa 
pagina o allo stesso link) tutta la documentazione inerente ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale vigente (art. 39, co. 2). Considerato che quello dell’urbanistica e dell’edilizia è settore complesso ed esposto a rischio corruzione, la pubblicazione dei dati previsti dall’art. 39 deve rispettare rigorosamente i criteri di qualità della pubblicazione previsti dall’art. 6 del d.lgs. 33/2013. 
5. Da quando decorre l’obbligo di pubblicazione della documentazione relativa ad ogni variante – di iniziativa sia pubblica che privata - allo strumento urbanistico generale? 
Tale obbligo è da intendersi decorrente sin dalla presentazione al Comune della/e proposta/e di variante allo strumento urbanistico vigente e non solo dalla data della delibera di adozione della proposta di variante selezionata dall’amministrazione. 
6. Per quanto tempo devono restare pubblicati i Piani e le loro varianti nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale di una amministrazione? 
La pubblicazione dei Piani, generali o attuativi, comunque denominati, nonché delle loro varianti non è limitata a 5 anni. I piani restano pubblicati finché producono effetti (art. 8, co. 3 d.lgs. 33/2013). 
7. Cosa succede nell’ipotesi di mancata pubblicazione della documentazione inerente al procedimento di presentazione e approvazione della variante? 
La pubblicazione ai sensi del comma 1 dell’art. 39 degli atti definitivi di approvazione dei piani urbanistici e delle loro varianti, comprensivi rispettivamente del piano e delle varianti definitive, è prevista dall’art. 39, co. 3, come condizione legale di efficacia. Diversamente dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 39, co. 1, la mancata pubblicazione della documentazione inerente il procedimento di presentazione e approvazione della variante di cui all’art. 39, co. 2 non comporta l’inefficacia degli atti. In tali casi rileva, invece, l’art. 46 del d.lgs. 33/2013 che reca la disciplina ordinaria in tema di responsabilità per mancata pubblicazione. 
8. Rientra tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono pubblicare ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 anche il Documento programmatico preliminare contenente gli obiettivi ed i criteri per la redazione del Piano urbanistico generale? 
Si, anche il Documento programmatico preliminare contenente gli obiettivi ed i criteri per la redazione del Piano urbanistico generale va pubblicato ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. 33/2013. 
9. Rientra tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono pubblicare ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 anche il Piano del commercio su aree pubbliche? 
No. Non trattandosi di un piano urbanistico bensì di un piano che regolamenta il commercio (vendita di merci al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande) su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, il Piano del commercio non rientra tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono pubblicare ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. 33/2013. 
10. Rientrano tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono pubblicare ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 anche i Piani delle attività estrattive (altrimenti detti Piani cave e torbiere)? 
Sì, in quanto atti di pianificazione del territorio.


D.lgs. n. 33/2013

Consulenti e collaboratori (art. 15)

Art.15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17 comma 22, della legge 15 maggio 1997, n.127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
(comma così modificato dall'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
 

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislaztivo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

 

Performance (art. 10, co. 8, e art. 20)

 Art.10. Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) (soppressa)

Art.20. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

3. (comma abrogato dall'art. 19 del d. lgs. n. 97 del 2016)

 

Enti controllati (art. 22)

 

Art. 22. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti,
anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.

 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)

Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell' articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n.241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell' articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. 
4. è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

 

Art. 27. Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

 

Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30)

 

Art. 30. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

 

Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)

Art. 31. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
 

Servizi erogati (art. 32)

Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

a) i costi contabilizzati;
(lettera così modificata dall' art. 28 del d. lgs. n. 97 del 2016)
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d. lgs. n. 97 del 2016)

Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41, co. 1)

Art. 4-bis. Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.

2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20. 

4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legArt. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

Art. 33. Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”, , nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
Art. 36. Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

Art. 41. Trasparenza del servizio sanitario nazionale  omissis

 

Pianificazione e governo del territorio (art. 39)

Art. 39.  Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
b) (lettera soppressa dall' art. 43, comma 1, d. lgs. n. 97 del 2016)

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

 

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