Stabilizzazione LSU: nuova erogazione del contributo annualità 2025 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti (elenco n. 6)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Paolo Dolci
QuesitiL'ente è assegnatario del contributo per la progettazione di cui al decreto del Ministero dell’Interno e dell’Economia del 17/04/2024.
Si chiede come recepire tale contributo negli strumenti di programmazione, come contabilizzarlo correttamente e quale sia la codifica.
Qual è il corretto iter da seguire?
E' necessario variare il programma delle opere pubbliche nella parte riferita all'elenco annuale o il programma di biennale dei beni e servizi oppure entrambe le sezioni del DUPS?
L’articolo 3 del decreto del Ministero dell’Interno prevede che ciascun ente beneficiario del contributo è tenuto ad assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione oggetto del contributo entro sei mesi dalla data di pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale.
Essendo una progettazione di livello successivo al minimo (progettazione esecutiva) si possono configurare due scenari:
il livello minimo di progettazione è stato approvato e l’opera è già inserita nel piano triennale con copertura certa;
la copertura dell’investimento cui la progettazione si riferisce è ancora incerta.
Nel primo caso è possibile contabilizzare la spesa al titolo II nei capitoli dell’opera con sostituzione della precedente fonte di finanziamento con un contributo E.4.02.01.01.001 "Contributi agli investimenti da Ministeri" variando il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale.
In caso contrario il contributo andrà imputato al titolo I alla voce U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche" con un’entrata al titolo II da trasferimenti E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri" limitandosi ad una variazione del programma triennale dei beni e servizi.
10 maggio 2024 Paoli Dolci
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 5122, sintomo n. 5163
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 29 maggio 2025
Agenzia delle Entrate – Comunicato del 26 maggio 2025
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