Innanzitutto, ai sensi dell’art. 16, c. 4, lett. a), CCNL 16.11.2022:
“4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica:
a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell’area degli Istruttori o degli Operatori esperti; (…)”.
La condizione per attribuire a un dipendente dell’Area Istruttori un incarico di EQ è che l’ente sia privo di personale dell’Area Funzionari.
Una volta assolta questa condizione, l’art. 17, c. 1, CCNL 16.11.2022 dispone:
“1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all’art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.”
Il successivo comma 3 prevede:
“3. Nelle ipotesi considerate nell’art. 16, comma 4, l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.”
Se l’ente invece non è privo di personale dell’Area Funzionari ma “non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di EQ anche a personale dell’area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali” (ex art. 19, c. 2, CCNL 16.11.2022), si applica il successivo comma 4:
“4. Il dipendente appartenente all’area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l’incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell’art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all’art. 8 del CCNL del 14.09.2000.”
Ciò significa che nel caso di incarico eccezionale e temporaneo di cui al comma 2 il dipendente dell’Area Istruttori manterrà il tabellare dell’Area Istruttori e avrà diritto alla retribuzione di posizione e di risultato relativa all’incarico di EQ ricoperto per il tempo necessario a espletare le procedure per coprire il posto nell’Area Funzionari.
9 maggio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7344, sintomo n. 7443