Innanzitutto, per le assunzioni di agenti di polizia locale, la riserva è pari al 20 per cento dei posti, come indicato all’art. 1014, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 66/2010.
Un’assunzione di 5 agenti comporta l’obbligo di assumerne uno avente diritto alla riserva.
Peraltro, in questo caso, l’ente utilizza una graduatoria formata da altro ente.
L’art. 1014, D.Lgs. n. 66/2010 dispone al comma 4:
“4. Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.”
Posto, perciò, che la graduatoria formata dall’altro ente già comprende gli eventuali idonei beneficiari della riserva, l’ente utilizzatore procederà innanzitutto a chiamare i primi cinque idonei nell’ordine della graduatoria stessa.
Se tra di essi vi è almeno un idoneo con diritto alla riserva, l’obbligo è assolto.
Se tra di essi non vi sono idonei con diritto alla riserva, l’ente assumerà i cinque idonei (la graduatoria, infatti, è stata formata da altro ente), ma avendo cumulato l’obbligo di assunzione con riserva di un agente di polizia locale, si applicherà il comma 4 sopra citato e il prossimo concorso per l’assunzione di un agente di polizia locale sconterà la riserva per un posto già interamente maturata.
9 maggio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7343, sintomo n. 7442